Osservatorio Cantieri: domande frequenti


Indice

  1. Qual è la Cassa Edile territorialmente competente ai fini della verifica di congruità?
  2. Da quando è attiva la verifica di congruità della manodopera nei cantieri?
  3. Da quando il controllo della congruità del costo della manodopera è requisito per il rilascio del DURC regolare?
  4. Come e dove si dichiarano e gestiscono i cantieri privati non soggetti alla verifica di congruità?
  5. Il limite dei 70.000 euro per i lavori privati fa riferimento all’appalto complessivo o ai soli lavori edili?
  6. Quali sono i dati indispensabili per inserire un nuovo cantiere mediante una nuova DNL sull’Osservatorio Cantieri, al fine di poter ritrovare poi il cantiere sul MUT?
  7. Se dopo aver caricato la DNL ci sono delle modifiche da apportare, come è possibile inserirle?
  8. Se la scadenza del cantiere non viene rispettata anche solo per motivi metereologici, è possibile modificarla nell'osservatorio? Cosa accade ai fini della congruità?
  9. Se l'impresa principale (appaltatore) non ha ancora creato il cantiere, per il subappaltatore è possibile comunque caricare il cantiere tramite DNL? Quale sarebbe il corretto flusso per l’inserimento di un cantiere nel caso di subappalto?
  10. Cosa si intende per "Importo Complessivo Lavori”?
  11. Cosa si intende per "Importo Lavori Edili"?
  12. Nell'Importo Lavori Edili devono essere ricompresi anche i costi del materiale?
  13. L’Importo Complessivo Lavori e l’Importo Lavori Edili da indicare si intendono totali o mensili relativamente al MUT che si sta compilando?
  14. L’impresa subappaltatrice deve conoscere l’Importo Complessivo Lavori?
  15. Cosa avviene se un cantiere privato supera l’importo di euro 70.000,00 durante i lavori?
  16. Il cantiere ha una categoria prevalente di tipo OS, oppure ha una categoria prevalente non compresa nella Tabella proposta (es. posa in opera di infissi ecc.).
  17. È possibile per un'impresa subappaltatrice avere a sua volta dei subappaltatori?
  18. Avendo inserito il cantiere nell’Osservatorio Cantieri, non lo si ritrova nella denuncia mensile MUT.
  19. L'obbligo di inserimento e verifica congruità sussiste solo per i cantieri che hanno inizio dal 1° novembre 2021 o anche per i cantieri aperti precedentemente che continuano dopo il 1° novembre?
  20. L’Impresa appaltatrice ha modo di verificare che i subappaltatori provvedano correttamente ai propri adempimenti nell’ambito dell’appalto in corso ai fini della verifica di congruità? L’appaltatore quindi risponde di possibili mancati adempimenti da parte dei subappaltatori?
  21. In caso di “non congruità” l’impresa affidataria per regolarizzarsi ha la possibilità di versare alla Cassa Edile la “differenza di costo del lavoro”. Cosa si intende?
  22. Se l’appaltatore principale è congruo ma non sono congrui uno o più subappaltatori a quale impresa viene chiesto di regolarizzarsi?
  23. In un lavoro pubblico se un subappaltatore non è congruo che conseguenze ci sono per l’appaltatore principale?
  24. Per essere congrue, oltre ai dati relativi alla forza lavoro impiegata e quindi ai dati denunciati con i MUT da tutta la filiera del cantiere, le Imprese edili che agiscono nel cantiere devono anche essere in regola con i versamenti previsti dal CCNL?
  25. L’attestazione di congruità è unica per tutta l’azienda?
  26. L’attestazione di congruità è rilasciata a condizione che tutti i cantieri dell’impresa siano congrui?
  27. Per i cantieri legati al super bonus si applica la disciplina sulla congruità?
  28. Come si calcolano gli indici di congruità in caso di subappalto?
  29. La “non congruità” ha effetti soltanto sull’Impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile per il cantiere è riferibile a quest’ultimo?
  30. Cosa accade in caso di sospensione e ripresa dei lavori?
  31. La “non congruità” ha effetti sul DURC?
  32. Il DURC risulta irregolare se l’impresa, è congrua su tutti i cantieri tranne uno?
  33. In caso di distacco di manodopera da parte di Imprese con sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea o anche Extra europeo, ai fini della congruità, i lavoratori devono necessariamente essere iscritti alla Cassa Edile italiana ove ha sede il cantiere?
  34. Come caricare i distacchi?
  35. Nel caso di RTI, ATI e Consorzi come si deve procedere?
  36. Qual è la validità dell’attestazione di congruità?
  37. In caso di variante in corso d’opera che modifichi il valore dell’appalto, come va inserito il nuovo importo nell’Osservatorio Cantieri?
  38. Se in base all’art. 21 CCNL i lavoratori sono iscritti presso la Cassa Edile di appartenenza e non presso la Cassa Edile di altra provincia presso cui insiste il cantiere, come può essere tracciato il loro costo ai fini della verifica di congruità accertata da quest’ultima?
  39. Come funziona il sistema in caso di trasferta regionale?
  40. Il subappalto, il distacco o gli eventuali lavoratori autonomi possono essere inseriti successivamente?
  41. La Cassa Edile come effettua il calcolo di verifica del costo del lavoro necessario a raggiungere gli indici di congruità?
  42. Nella DNL devono essere inseriti gli importi dei subappalti? Concorrono a raggiungere la congruità generale?
  43. Nel caso in cui il titolare lavori in cantiere insieme ai dipendenti, è possibile inserire anche la sua manodopera?
  44. I dati relativi alle ore lavorate delle imprese subappaltatrici devono essere inseriti dall’impresa affidataria?
  45. I dati relativi ai lavoratori autonomi devono essere inseriti dall’impresa affidataria?
  46. Nel caso l’impresa affidataria non abbia dipendenti e non sia iscritta in Cassa Edile, come può inserire la DNL e gli eventuali subappaltatori?
  47. Per i lavori pubblici va inserito il CIG?
  48. Per i lavori di manutenzione quale indirizzo del cantiere va inserito qualora non si conosca al momento dell’acquisizione dell’appalto?
  49. Se un’impresa ha più cantieri in altrettante province diverse ha l’obbligo di iscriversi ad ogni Cassa Edile di competenza dei lavori, dove insistono i cantieri stessi?
  50. In che modo viene trasmessa all’impresa appaltatrice o al committente l’attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente?
  51. Come si registra nella DNL (Osservatorio Cantieri) il personale in distacco?
  52. Cos’è CNCE_Edilconnect e come interagisce con l’Osservatorio Cantieri / MUT 4.0 di Torino?
  53. Cos’è il MUT 4.0?
  54. Per avere la situazione aggiornata in merito ai cantieri occorre collegarsi a CNCE Edilconnect?
  55. La Cassa Edile può caricare le DNL al posto dell’impresa, per i cantieri che la stessa deve inserire fuori provincia?
  56. Anagraficamente dove viene registrata l'impresa non iscritta presso la Cassa Edile?
  57. Le Imprese provenienti da fuori regione come possono inserire una DNL integrativa se non sono registrate nell'Osservatorio Cantieri di Torino?
  58. E’ possibile inserire documentazione sull’Osservatorio Cantieri?
  59. Nel caso in cui l'Impresa si avvalga di un Consulente solo per l’invio del MUT, può comunque accedere autonomamente all'Osservatorio Cantieri per il caricamento delle proprie DNL?
  60. Le retribuzioni degli impiegati tecnici sono da considerarsi per la determinazione dell’Importo Lavori Edili?
  61. Qual è la tempistica di rilascio dell’attestazione di congruità?
  62. In caso di assenza di congruità, quali sono i termini per regolarizzare la posizione?

Domande e risposte

  1. D: Qual è la Cassa Edile territorialmente competente ai fini della verifica di congruità?
    R: La Cassa Edile della provincia dove insiste il cantiere.
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  2. D: Da quando è attiva la verifica di congruità della manodopera nei cantieri?
    R: La verifica di congruità della manodopera avviene obbligatoriamente per i cantieri con data inizio lavori dal 1/11/2021, relativi a tutti i lavori pubblici indipendentemente dall’importo dell’opera e relativi ai lavori privati con importo dell’opera pari o superiore a 70.000,00 euro.

    Inoltre

    nella provincia di Torino l’inserimento dei cantieri tramite DNL avviene in via sperimentale e senza controllo di congruità finale per tutti i cantieri iniziati tra il 01/08/2021 ed il 31/10/2021.
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  3. D: Da quando il controllo della congruità del costo della manodopera è requisito per il rilascio del DURC regolare?
    R: Per tutti i cantieri che iniziano dal 01/11/2021 e che sono soggetti alla verifica di congruità come indicato al punto 2.
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  4. D: Come e dove si dichiarano e gestiscono i cantieri privati non soggetti alla verifica di congruità?
    R: Per i cantieri privati con valore aggiudicato inferiore ai 70.000,00 euro, i dati vanno imputati cumulativamente sul cantiere GENERICO che ogni impresa può inserire on line direttamente dal portale MUT (NON DALL’OSSERVATORIO CANTIERI) e per il quale non è necessario conoscere alcun dato identificativo specifico. A tale proposito si veda la domanda n.15.
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  5. D: Il limite dei 70.000 euro per i lavori privati fa riferimento all’appalto complessivo o ai soli lavori edili?
    R: Come previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020, con riferimento ai lavori privati il limite di 70.000,00 euro è riferito all’importo complessivo dei lavori.
    N.B. Il controllo di congruità della manodopera nel cantiere verrà comunque effettuato sull’Importo Lavori Edili.
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  6. D: Quali sono i dati indispensabili per inserire un nuovo cantiere mediante una nuova DNL sull’Osservatorio Cantieri, al fine di poter ritrovare poi il cantiere sul MUT?
    Risposte:

    • Per inserire una nuova DNL “Appalto” servono:

      • Ragione sociale impresa appaltatrice, indirizzo completo con numero telefonico ed e-mail per i contatti

      • Tipologia del Committente (privato cittadino/Ente Pubblico/Stazione Appaltante/Azienda Privata (Giuridica) indicando ragione sociale, codice fiscale e indirizzo completo

      • Dati del cantiere quali codice identificativo gara (CIG) se trattasi di lavoro pubblico, indirizzo, descrizione dei lavori, data inizio / data fine

      • Importo complessivo dei lavori al netto dell’Iva e comprensivo di manodopera, materiali ed oneri per la sicurezza

      • Importo dei lavori edili al netto dell’Iva e comprensivo di subappalti, manodopera, materiali, noli “a caldo” e “a freddo”, somministrazioni e distacchi, oneri per la sicurezza ed eventuali lavoratori autonomi edili

      • Attività svolta nel cantiere

      • Eventuali imprese subappaltatrici con ragione sociale, indirizzo completo, data inizio / data fine subappalto, importo del subappalto, descrizione lavori del subappalto.

    • Per inserire una nuova DNL “Subappalto” servono:

      • Codice Univoco Cantiere (CUC) oggetto della denuncia DNL da richiedere se possibile all’appaltatore dell’opera o da reperire sull’Osservatorio Cantieri (Menu/Ricerca cantiere)

      • Ragione sociale impresa subappaltatrice, indirizzo completo con numero telefonico ed e-mail

      • Dati dell’appaltatore con codice fiscale e partita IVA, indirizzo completo

      • Tipologia del committente principale (privato cittadino/Ente Pubblico/Stazione Appaltante/Azienda Privata (Giuridica) con ragione sociale, codice fiscale partita iva e indirizzo completo

      • Dati del cantiere quali codice identificativo gara (CIG) se trattasi di lavoro pubblico, indirizzo, descrizione dei lavori, data inizio / data fine

      • Importo lavori edili comprensivo di ulteriori subappalti dove previsto, manodopera, materiali ed oneri per la sicurezza

      • Attività svolta nel cantiere

      • Eventuali imprese subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi edili dove previsto, con ragione sociale e indirizzo completo.

      • N.B. In mancanza del Codice Univoco Cantiere occorre inserire/salvare comunque la DNL. Sarà cura della Cassa Edile attribuire un nuovo CUC o conciliare i dati del subappalto col cantiere principale.

    • Per inserire una nuova DNL “ in proprio” servono:

      • Ragione sociale della stessa ditta che dichiara la nuova DNL con indirizzo completo

      • Indirizzo del cantiere oggetto della denuncia

      • Descrizione dei lavori che l’azienda eseguirà per se stessa, data inizio e data fine

      • Importo complessivo dei lavori al netto dell’Iva e comprensivo di manodopera, materiali ed oneri per la sicurezza

      • Importo dei lavori edili al netto dell’Iva e comprensivo di subappalti, manodopera, materiali, noli “a caldo” e “a freddo”, somministrazioni e distacchi, oneri per la sicurezza ed eventuali lavoratori autonomi edili

      • Attività svolta nel cantiere

      • Eventuali imprese subappaltatrici con ragione sociale, indirizzo completo, data inizio / data fine subappalto, importo del subappalto, descrizione lavori del subappalto.

    • Per inserire una nuova DNL “Somministrazione/Distacco” servono:

      • Codice Univoco Cantiere (CUC) oggetto della denuncia DNL da richiedere se possibile all’appaltatore dell’opera o da reperire sull’Osservatorio Cantieri (Menu/Ricerca cantiere)

      • Ragione sociale impresa di Somministrazione / Distacco, indirizzo completo con numero telefonico ed e-mail

      • Dati dell’Appaltatore con Tipologia del Committente (corrispondente all’appaltatore) = Azienda Privata Giuridica con indirizzo completo

      • Tipologia del Committente dell’opera (privato cittadino/Ente Pubblico/Stazione Appaltante/Azienda Privata (Giuridica) indicando ragione sociale, codice fiscale e indirizzo completo

      • Dati del cantiere, indirizzo, descrizione dei lavori, data inizio / data fine

      • Importo lavori edili comprensivo di ulteriori subappalti dove previsto, manodopera, materiali ed oneri per la sicurezza

      • Attività svolta nel cantiere

      • Eventuali imprese subappaltatrici con ragione sociale e indirizzo completo

      • N.B. In mancanza del Codice Univoco Cantiere occorre inserire/salvare comunque la DNL. Sarà cura della Cassa Edile attribuire un nuovo CUC o conciliare i dati del subappalto col cantiere principale.
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  7. D: Se dopo aver caricato la DNL ci sono delle modifiche da apportare, come è possibile inserirle?

    R: La possibilità di apportare modifiche dipenderà dallo stato nel quale si trova la DNL:

    • Fino a quando la Cassa Edile non abbia analizzato la DNL, tutte le modifiche sono possibili.
    • È inoltre possibile modificare direttamente una DNL SOSPESA dalla Cassa Edile.
    • Dopo che la Cassa Edile ha validato la DNL e quindi attribuito il Codice Univoco Cantiere, la DNL in quanto tale non può più essere modificata poiché ha già generato il cantiere.
    • Per apportare modifiche ad un cantiere occorre inserire una DNL INTEGRATIVA, riportante il Codice Univoco Cantieri a cui fa riferimento, partendo dalla DNL originale ed operando tramite il MENU DNL/NUOVA/DNL INTEGRATIVA.
    • Non sono MAI modificabili, nemmeno con una DNL INTEGRATIVA, i seguenti dati:  
      • Tipo lavoro
      • Impresa dichiarante
      • Dati appaltatore
      • Tipologia del committente
    • Per modificare tali dati occorre che la DNL errata venga RESPINTA dalla Cassa Edile oppure che l’eventuale nuovo cantiere già creato venga ANNULLATO sempre dalla Cassa Edile, procedendo poi con l’inserimento di una nuova DNL.
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  8. D: Se la scadenza del cantiere non viene rispettata anche solo per motivi metereologici, è possibile modificarla nell'osservatorio? Cosa accade ai fini della congruità?
    R: Si veda la domanda n.7: per apportare modifiche ad un cantiere occorre inserire una DNL INTEGRATIVA. La verifica di congruità tiene conto del prolungamento dei tempi.
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  9. D: Se l'impresa principale (appaltatore) non ha ancora creato il cantiere, per il subappaltatore è possibile comunque caricare il cantiere tramite DNL? Quale sarebbe il corretto flusso per l’inserimento di un cantiere nel caso di subappalto?
    R: Nell’eventualità che l’impresa principale (appaltatore) non abbia ancora caricato il cantiere o non sia disponibile/reperibile il codice univoco cantiere, l’impresa subappaltatrice può creare un nuovo cantiere compilando i campi obbligatori richiesti dalla procedura per l’inserimento di un subappalto (si veda la domanda n.6). La Cassa Edile avrà cura di verificare se nel data base nazionale esiste già un cantiere relativo all’Appalto con gli stessi dati identificativi, provvedendo quindi a conciliare i dati stessi secondo necessità.

    N.B. Questa procedura è attuabile sull’Osservatorio Cantieri della Cassa Edile di Torino. Su CNCE EdilConnect, come sulle piattaforme delle Casse Edili di alcune altre province, è invece impossibile l’inserimento diretto di un cantiere in subappalto. In tali realtà il cantiere può essere inserito complessivamente, comprensivo dei subappalti, solo dall’appaltatore.

    Il flusso corretto per l’inserimento di un cantiere nel caso di subappalto è il seguente:

    1. L’appaltatore inserisce la DNL creando il cantiere, in cui indica anche i subappaltatori;
    2. L’Osservatorio Cantieri invia i dati del cantiere approvato, comprensivo dei subappalti, a CNCE Edilconnect;
    3. La denuncia MUT dell’appaltatore preleva il cantiere direttamente dall’Osservatorio;
    4. Il subappaltatore trova il cantiere già presente nella propria denuncia MUT.
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  10. D: Cosa si intende per "Importo Complessivo Lavori”?
    R: Nel campo "Importo Complessivo Lavori" occorre indicare l’ammontare complessivo del valore dell’opera aggiudicata, al netto dell’Iva e comprensivo anche degli eventuali importi non derivanti da lavorazioni edili.
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  11. D: Cosa si intende per "Importo Lavori Edili"?
    R: Nel campo "Importo Lavori Edili" occorre indicare l’ammontare del valore dei lavori edili al netto dell’Iva e comprensivo di subappalti, manodopera, materiali, noli “a caldo” e “a freddo”, somministrazioni e distacchi, oneri per la sicurezza ed eventuali quote relative a lavoratori autonomi edili. Può coincidere all’ Importo Complessivo Lavori o esserne una parte, a seconda dei lavori appaltati. Tale importo sarà utilizzato ai fini del controllo di congruità della manodopera nel cantiere.
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  12. D: Nell'Importo Lavori Edili devono essere ricompresi anche i costi del materiale?
    R: Affermativo. Questo valore, essendo successivamente rapportato alle percentuali di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro, sarà correttamente valutato dalla procedura e confrontato con la retribuzione denunciata tramite MUT.
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  13. D: L’Importo Complessivo Lavori e l’Importo Lavori Edili da indicare si intendono totali o mensili relativamente al MUT che si sta compilando?
    R: L’Importo Complessivo Lavori e l’Importo Lavori Edili sono sempre totali. Per le imprese appaltatrici si tratta di entrambi gli importi relativi all’appalto nel suo complesso, mentre per le imprese subappaltatrici si tratta del solo Importo Lavori Edili relativo al solo lavoro affidato loro.
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  14. D: L’impresa subappaltatrice deve conoscere l’Importo Complessivo Lavori?
    R: Per l’impresa subappaltatrice non è richiesto indicare l’Importo Complessivo Lavori, ma l’Importo Lavori Edili che ha preso in subappalto, indicando per questi le date presunte di inizio e di fine lavori.
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  15. D: Cosa avviene se un cantiere privato supera l’importo di euro 70.000,00 durante i lavori?
    R: Si consiglia di inserire comunque i cantieri che potrebbero superare la soglia prevista, anche se di importo inferiore all’avvio, così da potere assegnare correttamente dall’inizio dei cantieri stessi la manodopera utilizzata. Dal momento che la verifica di congruità viene eseguita sempre alla conclusione del cantiere, questa sarà effettuata solo se al termine l’importo supera la soglia prevista, in caso contrario non sarà effettuata.
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  16. D: Il cantiere ha una categoria prevalente di tipo OS, oppure ha una categoria prevalente non compresa nella Tabella proposta (es. posa in opera di infissi ecc.).
    R: Selezionare la categoria di lavorazione più simile, se possibile, indicando nelle annotazioni della procedura di inserimento le peculiarità del cantiere. Nel caso in cui il cantiere non sia riconducibile a nessuna categoria di lavorazione, indicare “OG1 - NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE” e indicare nelle annotazioni le caratteristiche del cantiere stesso.
    Tali annotazioni saranno tenute in considerazione dalla Cassa Edile in sede di verifica della congruità.

    N.B. Le categorie di lavorazione ricomprese nella Tabella di riferimento non corrispondono necessariamente alle categorie SOA di cui riportano in parte i codici identificativi, per cui vanno considerate come facenti parte di un elenco a sé stante.
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  17. D: È possibile per un'impresa subappaltatrice avere a sua volta dei subappaltatori?

    R: Dipende dal tipo di appalto:
    • Lavori pubblici: l’Osservatorio Cantieri non permette mai l’inserimento di un subappalto di subappalto, in quanto in tale ambito non è consentito un secondo livello di subappalto di lavorazioni edili bensì solo di lavorazioni non edili (artt. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), le quali vengono ricomprese nell’ Importo Complessivo Lavori e non nell’ Importo Lavori Edili.

    • Lavori privati: l’Osservatorio Cantieri permette l’inserimento di un secondo livello di subappalto. Nel caso i verifichi questa situazione, è quindi necessario che l’Impresa subappaltante dall’appaltatore principale inserisca a sua volta i dati delle Imprese cui affida in subappalto una quota del proprio subappalto.
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  18. D: Avendo inserito il cantiere nell’Osservatorio Cantieri, non lo si ritrova nella denuncia mensile MUT.
    R: La procedura corretta consiste nell’inserire la nuova DNL, attendere la validazione del cantiere da parte della Cassa Edile e poi scaricare la relativa denuncia MUT. Nel caso sia già stata scaricata in precedenza la denuncia MUT e solo successivamente sia stata inserita la nuova DNL, dopo aver verificato che il nuovo cantiere sia stato validato dalla Cassa Edile sarà possibile procedere al carico del cantiere stesso su MUT seguendo la procedura descritta sul sito della Cassa Edile nell'area Congruità, al link https://www.cassaedile.torino.it/documents/download/424
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  19. D: L'obbligo di inserimento e verifica congruità sussiste solo per i cantieri che hanno inizio dal 1° novembre 2021 o anche per i cantieri aperti precedentemente che continuano dopo il 1° novembre?
    R: Il sistema di verifica entra in vigore obbligatoriamente per i cantieri che iniziano dal 1° novembre 2021 relativamente ai lavori privati di importo pari o superiore a 70.000,00 euro e ai lavori pubblici di qualsiasi importo. I cantieri caricati precedentemente con data fine successiva al 01/11/2021 continueranno a essere presenti e disponibili anche sul MUT fino alla loro naturale scadenza, ma non saranno soggetti alla verifica di congruità al termine dei lavori.
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  20. D: L’Impresa appaltatrice ha modo di verificare che i subappaltatori provvedano correttamente ai propri adempimenti nell’ambito dell’appalto in corso ai fini della verifica di congruità? L’appaltatore quindi risponde di possibili mancati adempimenti da parte dei subappaltatori?
    R: L’impresa appaltatrice ha la possibilità e l’interesse, essendo la ditta soggetta alla verifica di congruità al termine dei lavori, di verificare che si realizzino correttamente gli adempimenti di propria competenza da parte dalle Imprese subappaltatrici. A tal proposito ha la possibilità di monitorare la situazione del cantiere nel suo complesso tramite l’Osservatorio Cantieri, accedendo al programma ANALISI CONGRUITA’ dal menu RICERCA CANTIERE/CANTIERI. Occorre rammentare che un’analisi corretta e probante della congruità della manodopera impiegata in cantiere diventa materialmente possibile e quindi indicativa soltanto al termine del cantiere stesso.

    La ditta appaltatrice non risponde per possibili denunce errate presentate dai subappaltatori ma risponde, alla fine dei lavori, se la congruità del cantiere non sarà ottenuta o giustificabile anche a causa di mancati o errati adempimenti da parte dei subappaltatori durante la vita del cantiere.
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  21. D: In caso di “non congruità” l’impresa affidataria per regolarizzarsi ha la possibilità di versare alla Cassa Edile la “differenza di costo del lavoro”. Cosa si intende?
    R: Come indicato nell’Accordo 10/09/2020 gli indici minimi di congruità indicano le “percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili, ragguagliate all’opera complessiva”. Il mancato raggiungimento della congruità significa che, in base ai dati inseriti dalle imprese operanti in cantiere tramite le denunce mensili MUT, tali indici minimi di congruità non sono stati raggiunti. In caso di “non congruità” l’impresa affidataria può versare alla Cassa Edile l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita con la congruità, sulla base del calcolo effettuato dall’applicativo CNCE_EdilConnect. La procedura completa è consultabile alla domanda n.62.
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  22. D: Se l’appaltatore principale è congruo ma non sono congrui uno o più subappaltatori a quale impresa viene chiesto di regolarizzarsi?
    R: La congruità non riguarda la singola impresa, bensì l’opera nel suo complesso; pertanto, tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità. Tuttavia, la congruità stessa è in capo direttamente alla sola Impresa appaltatrice, che ne risponde.

    Qualora al completamento dell’opera la Cassa Edile territorialmente competente rilevi la “non congruità” e non sia possibile per l’impresa affidataria fornire idonee giustificazioni secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo 10.09.2020, sarà la medesima impresa affidataria a dover regolarizzare la posizione, versando alla Cassa Edile la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale minima di congruità.
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  23. D: In un lavoro pubblico se un subappaltatore non è congruo che conseguenze ci sono per l’appaltatore principale?
    R:  vedasi domanda n.22
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  24. D: Per essere congrue, oltre ai dati relativi alla forza lavoro impiegata e quindi ai dati denunciati con i MUT da tutta la filiera del cantiere, le Imprese edili che agiscono nel cantiere devono anche essere in regola con i versamenti previsti dal CCNL?
    R: Affermativo. La congruità si ottiene solamente se, oltre ad aver denunciato correttamente la manodopera impiegata, le imprese che agiscono nel cantiere sono anche in regola con i versamenti alla Cassa Edile.
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  25. D: L’attestazione di congruità è unica per tutta l’azienda?
    R: Sia la verifica che la conseguente attestazione di congruità riguardano la singola opera e non l’azienda nel suo complesso. E’ importante però sapere che nel caso l’impresa affidataria non risulti congrua per la singola opera e non fornisca idonee giustificazioni secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo 10.09.2020, la medesima impresa affidataria sarà segnalata come irregolare alla BNI con le relative conseguenze per il successivo DURC ON LINE.
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  26. D: L’attestazione di congruità è rilasciata a condizione che tutti i cantieri dell’impresa siano congrui?
    R: L’attestazione di congruità riguarda la singola opera ovvero ogni singolo cantiere, pertanto sulla stessa non incide l’eventuale “non congruità” rilevata con riferimento ad altro cantiere della stessa impresa.
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  27. D: Per i cantieri legati al super bonus si applica la disciplina sulla congruità?
    R: La disciplina sulla congruità si applica a tutti i cantieri privati di valore pari o superiore a 70.000,00 Euro. Conseguentemente, si applica a tutti i cantieri assistiti da superbonus che rientrano in tali parametri..
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  28. D: Come si calcolano gli indici di congruità in caso di subappalto?
    R: Gli indici minimi di congruità fanno riferimento all’opera nel suo complesso e non al singolo subappalto.
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  29. D: La “non congruità” ha effetti soltanto sull’Impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile per il cantiere è riferibile a quest’ultimo?
    R: L’esito della verifica di congruità ha effetto soltanto sull’impresa affidataria, che è comunque responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto. Per il subappaltatore resta ferma, in ogni caso, la disciplina del DURC On Line (DOL).
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  30. D: Cosa accade in caso di sospensione e ripresa dei lavori?
    R: La verifica di congruità viene effettuata al completamento dell’opera, quindi non rileva a tal fine l’eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori.
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  31. D: La “non congruità” ha effetti sul DURC?
    R: In caso di “non congruità”, la Cassa Edile territorialmente competente invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, secondo le modalità previste dal DM n. 143/2021 e dall’Accordo 10.09.2020. In assenza di regolarizzazione, la Cassa Edile comunica l’esito negativo della verifica di congruità. Tale esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL) per l’impresa affidataria.
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  32. D: Il DURC risulta irregolare se l’impresa, è congrua su tutti i cantieri tranne uno?
    R: Affermativo. La “non congruità” di un singolo cantiere, qualora non regolarizzata dall’impresa affidataria (vedasi domanda n.21), ha effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL) per la medesima impresa affidataria.
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  33. D: In caso di distacco di manodopera da parte di Imprese con sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea o anche Extra europeo, ai fini della congruità, i lavoratori devono necessariamente essere iscritti alla Cassa Edile italiana ove ha sede il cantiere?
    R: Sulla base della normativa vigente, i lavoratori distaccati da un altro paese UE o Extra UE devono essere iscritti in Cassa Edile.

    Nella fase di inserimento del cantiere, qualora il consulente o l’impresa indichino la provincia estera ‘EE’, il sistema consente di inserire il cantiere come se fosse nella provincia di competenza della Cassa.

    Non sussiste obbligo di iscrizione nei soli casi di lavoratori provenienti dai paesi dell’UE con i quali esistano specifici accordi di reciprocità tra la CNCE e il rispettivo Ente analogo (Francia, Germania, Austria e Repubblica di San Marino). In tali ultimi casi, la documentazione attestante il costo della manodopera dei predetti lavoratori dovrà essere fornita dall’impresa alla Cassa Edile territorialmente competente ai fini della congruità, per concorrere al raggiungimento della relativa percentuale minima.
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  34. D: Come caricare i distacchi?
    R: I distacchi vengono caricati attraverso la DNL inserendo come tipo di lavoro DISTACCHI/SOMMINISTRAZIONE e impuntando nell’importo solamente il costo del distacco (vedasi domanda n.6).
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  35. D: Nel caso di RTI, ATI e Consorzi come si deve procedere?
    R: I RTI, come le ATI ed i Consorzi di imprese, vengono caricati attraverso la DNL inserendo come tipo di lavoro AFFIDAMENTO. All’interno del raggruppamento sarà responsabile a livello di congruità del cantiere l’Impresa affidataria, ovvero l’Impresa assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto (vedasi domanda n.6).
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  36. D: Qual è la validità dell’attestazione di congruità?
    R: L’attestazione di congruità riguarda la singola opera e viene rilasciata al completamento della stessa:

    • Nei lavori pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

    • Nei lavori privati l’attestazione di congruità deve essere presentata dall’impresa affidataria prima dell’erogazione del Saldo finale da parte del committente.
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  37. D: In caso di variante in corso d’opera che modifichi il valore dell’appalto, come va inserito il nuovo importo nell’Osservatorio Cantieri?
    R: vedasi domanda n.7
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  38. D: Se in base all’art. 21 CCNL i lavoratori sono iscritti presso la Cassa Edile di appartenenza e non presso la Cassa Edile di altra provincia presso cui insiste il cantiere, come può essere tracciato il loro costo ai fini della verifica di congruità accertata da quest’ultima?
    R: A oggi è previsto che, nelle denunce mensili, ciascun lavoratore sia associato ad un cantiere (c.d. denuncia per cantiere). La congruità non modifica tale obbligo, né la norma contrattuale che disciplina la trasferta. Il sistema Osservatorio Cantieri, tramite il Codice Univoco di Congruità (CUC) associato al cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese operanti nel medesimo cantiere a prescindere dalla Cassa Edile in cui vengono effettuati i versamenti.
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  39. D: Come funziona il sistema in caso di trasferta regionale?
    R: In riferimento all’inserimento del cantiere e della relativa rendicontazione della manodopera, l’esistenza o meno di accordi di trasferta regionale non ha impatti sul sistema in quanto il CUC del cantiere è univocamente identificato ed è quindi sufficiente che la relativa manodopera denunciata sia correttamente abbinata. Non ha quindi rilevanza a quali Casse (regionali o fuori regione) le imprese denuncino la manodopera. Per quanto riguarda invece la Cassa competente per la verifica di congruità, si rimanda alla domanda n.1.
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  40. D: Il subappalto, il distacco o gli eventuali lavoratori autonomi possono essere inseriti successivamente?
    R: Fermi restando gli obblighi di denuncia e versamento alle Casse Edili nei casi previsti, il sistema prevede l’inserimento delle varie fattispecie fino al momento della chiusura del cantiere.
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  41. D: La Cassa Edile come effettua il calcolo di verifica del costo del lavoro necessario a raggiungere gli indici di congruità?
    R: Il costo del lavoro viene calcolato sommando i seguenti importi, come indicato dalle parti sociali nazionali a partire dal 2011:

    • Imponibile GNF denunciato alle Casse Edili, moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5;

    • Numero di ore lavorate dal personale non dipendente dell’impresa (fino a complessive 173 ore/mese per ciascun soggetto), moltiplicato per la paga oraria dell’operaio specializzato O3 e quindi moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5;
    • Numero di ore lavorate dai lavoratori autonomi, conteggiate con gli stessi criteri utilizzati per il personale non dipendente;

    • Eventuali costi aggiuntivi documentati.

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  42. D: Nella DNL devono essere inseriti gli importi dei subappalti? Concorrono a raggiungere la congruità generale?
    R: Affermativo per entrambi i quesiti. La verifica di congruità non riguarda l’importo del singolo subappalto, bensì il valore dell’opera complessiva. Il costo della manodopera impiegata in subappalto concorre, quindi, al raggiungimento della percentuale minima di manodopera impiegata ai fini della verifica di congruità, a prescindere dal valore dell’importo dei singoli subappalti.
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  43. D: Nel caso in cui il titolare lavori in cantiere insieme ai dipendenti, è possibile inserire anche la sua manodopera?
    R: La manodopera del titolare che lavora in cantiere concorre alla verifica di congruità. Occorre quindi inserire i relativi dati come specificato alla domanda n.41, con riferimento alla voce “personale non dipendente”.
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  44. D: I dati relativi alle ore lavorate delle imprese subappaltatrici devono essere inseriti dall’impresa affidataria?
    R: No, ogni impresa presente in cantiere comunica direttamente i dati relativi alla propria manodopera tramite le proprie denunce telematiche MUT.
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  45. D: I dati relativi ai lavoratori autonomi devono essere inseriti dall’impresa affidataria?
    R: I lavoratori autonomi edili possono inserire direttamente, dopo aver effettuato l’iscrizione al portale CNCE_EdilConnect tramite riconoscimento via PEC (e via SPID in futuro), le ore lavorate il cui costo verrà conteggiato in via convenzionale.

    In alternativa l’impresa affidataria può indicare nell’Osservatorio Cantieri il valore del lavoro svolto dai lavoratori autonomi edili, allegando via la documentazione comprovante il costo di manodopera sostenuto. Tale documentazione può essere presentata anche in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima ai fini della verifica di congruità, come previsto dall’Accordo 10/09/2020. 

    Nel caso in cui l’eventuale Impresa subappaltatrice inserisca autonomamente la propria DNL (vedasi domanda n.9), potrà caricare direttamente i dati relativi agli eventuali lavoratori autonomi impiegati nell’ambito del proprio subappalto oppure potrà inserirli all’interno della propria denuncia telematica MUT.
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  46. D: Nel caso l’impresa affidataria non abbia dipendenti e non sia iscritta in Cassa Edile, come può inserire la DNL e gli eventuali subappaltatori?
    R: L’impresa non iscritta alla Cassa Edile deve registrarsi in CNCE Edilconnect effettuando il riconoscimento via PEC (e via SPID in futuro). Inserirà autonomamente i cantieri e i propri subappaltatori.

    • Se i subappaltatori sono Imprese iscritte in Cassa Edile, queste troveranno automaticamente il cantiere nella denuncia e potranno inserire le ore della propria manodopera.

    • Se i subappaltatori sono Imprese senza dipendenti, cosiddetti autonomi, questi potranno registrarsi al portale CNCE_Edilconnect e attribuire fino a 173/ore mese nei cantieri caricati dalla ditta appaltatrice. Permane per l’impresa affidataria la possibilità di presentare detta documentazione anche in sede di giustificazione, nell’eventualità di mancato raggiungimento della percentuale minima ai fini della verifica di congruità, come previsto dall’Accordo 10/09/2020.
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  47. D: Per i lavori pubblici va inserito il CIG?
    R: Affermativo. In caso di lavori pubblici è un dato obbligatorio.
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  48. D: Per i lavori di manutenzione quale indirizzo del cantiere va inserito qualora non si conosca al momento dell’acquisizione dell’appalto?
    R: La verifica di congruità viene effettuata alla conclusione del cantiere, quando i dati (indirizzi, date, importi) sono sempre noti. Nel caso indicato, l’impresa potrà quindi inserire all’avvio del cantiere dei dati presunti e indicare i dati corretti prima della conclusione del cantiere stesso e dell’avvio della pratica di verifica di congruità.
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  49. D: Se un’impresa ha più cantieri in altrettante province diverse ha l’obbligo di iscriversi ad ogni Cassa Edile di competenza dei lavori, dove insistono i cantieri stessi?
    R: Negativo, i cantieri vengono sempre inseriti in tutti i sistemi di denuncia a livello nazionale. La verifica di congruità non comporta quindi variazioni rispetto a quanto previsto dal CCNL Edile. L’iscrizione di un’Impresa e quindi dei propri dipendenti presso una Cassa Edile diversa da quella di provenienza rimane determinata da quanto disposto dall’art. 21 CCNL Industria e dall’art. 24 CCNL artigiani.
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  50. D: In che modo viene trasmessa all’impresa appaltatrice o al committente l’attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente?
    R: L’attestazione di congruità sarà richiesta sul portale CNCE_EdilConnect e potrà quindi essere scaricata dal portale stesso, una volta rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
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  51. D: Come si registra nella DNL (Osservatorio Cantieri) il personale in distacco?
    R: Vedere quanto riportato alla domanda n.6 nella parte dedicata. L’indicazione di tali dati è analoga all’indicazione dei subappalti.
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  52. D: Cos’è CNCE_Edilconnect e come interagisce con l’Osservatorio Cantieri / MUT 4.0 di Torino?
    Risposte:

    • CNCE EdilConnect è la piattaforma utilizzata dal sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri su tutto il territorio.
    • L’Osservatorio Cantieri è il sistema di gestione cantieri utilizzato dalla Cassa Edile di Torino. Tale sistema è in stretta interazione con CNCE_Edilconnect per il reciproco interscambio dei dati.

    • Il sistema di gestione Osservatorio Cantieri ed il MUT 4.0 costituiscono un unico ambiente che condivide i dati relativi ai cantieri di Torino con CNCE_Edilconnect ai fini del corretto calcolo della congruità. Le credenziali di accesso all’Osservatorio Cantieri sono quindi le medesime utilizzate per l’accesso alle denunce mensili MUT.

    • L’impresa iscritta alla Cassa Edile di Torino deve utilizzare l’Osservatorio Cantieri per inserire i nuovi cantieri presenti nella provincia. All’atto dell’inserimento l’Osservatorio Cantieri richiede per prima cosa di dichiarare su quale provincia insiste il nuovo cantiere. Nel caso in cui venga indicata una provincia diversa da quella di Torino, l’Osservatorio dirotterà automaticamente l’utente al sistema di gestione cantieri presente in quella provincia. Questo sistema potrà essere l’Osservatorio Cantieri stesso, nel caso in cui anche la Cassa Edile della provincia in cui si sta creando il nuovo cantiere lo utilizzi, ma potrà essere anche un altro sistema di gestione cantieri oppure, in alternativa, lo stesso sistema nazionale CNCE_Edilconnect.
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  53. D: Cos’è il MUT 4.0?
    R: E’ il nuovo applicativo per gestire con connessione ad Internet le denunce mensili di lavoro della manodopera edile.

    Con tale versione non è necessario scaricare e gestire alcun programma nel proprio pc.

    I controlli ed i meccanismi sono invariati rispetto al MUT tradizionale (client), con il vantaggio che il programma dialoga costantemente ed in tempo reale con l’Osservatorio Cantieri e con CNCE_Edilconnect, garantendo un costante aggiornamento dei dati sui nuovi cantieri caricati e resi disponibili.

    Nel MUT 4.0 è integrato l’accesso diretto all’Osservatorio Cantieri attraverso la funzione GESTIONE CANTIERI all’interno della Scheda Cantieri.

    L’utilizzo del MUT 4.0 diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2022.
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  54. D: Per avere la situazione aggiornata in merito ai cantieri occorre collegarsi a CNCE Edilconnect?
    R: Negativo. Vi è un interscambio costante ed in tempo reale di dati tra l’ambiente Osservatorio Cantieri / MUT 4.0 (domande n.52 e n.53) e CNCE Edilconnect. Quindi la Cassa, l’impresa e i consulenti che utilizzano l’Osservatorio Cantieri non hanno la necessità di interrogare CNCE Edilconnect.

    Tuttavia la richiesta di attestazione della congruità e la ricezione del certificato di congruità possono essere svolte solo su CNCE Edilconnect tramite SPID. Il sistema SPID non prevede il trasferimento di credenziali da un sistema all’altro, pertanto l’Osservatorio Cantieri in questo caso non può connettersi al sistema CNCE Edilconnect per svolgere queste attività.
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  55. D: La Cassa Edile può caricare le DNL al posto dell’impresa, per i cantieri che la stessa deve inserire fuori provincia?
    R: Negativo. Secondo le regole previste da CNCE l’impresa, per inserire un cantiere fuori provincia (o fuori Regione, nel caso di accordi regionali tra le Casse) deve utilizzare il sistema gestionale dei cantieri previsto dalla Cassa Edile territorialmente competente. Il sistema gestionale cantieri abitualmente utilizzato, ovvero su Torino l’Osservatorio Cantieri, in base alle indicazioni geografiche del cantiere di destinazione, reindirizza l’Impresa al sistema di gestione cantieri previsto dalla provincia su cui insiste il cantiere stesso.
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  56. D: Anagraficamente dove viene registrata l'impresa non iscritta presso la Cassa Edile?
    R: Le imprese non iscritte devono accreditarsi su CNCE Edilconnect tramite PEC. Viene loro attribuito un codice di iscrizione particolare, creato con i dati che CNCE Edilconnect trasmette al sistema Osservatorio Cantieri. Tale codice comprende il Codice della Cassa Edile di Torino e il codice di iscrizione.

    L’Impresa già iscritta all’Osservatorio Cantieri entra nella sua utenza esistente, mentre l’Impresa non iscritta entra nell’Osservatorio Cantieri con un codice di iscrizione dedicato e con la gestione di un menù ridotto.
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  57. D: Le Imprese provenienti da fuori regione come possono inserire una DNL integrativa se non sono registrate nell'Osservatorio Cantieri di Torino?
    R: Tali Imprese, nel momento in cui vengono reindirizzate sull’Osservatorio di Torino, hanno la possibilità di vedere le proprie DNL inserite in precedenza e quindi di integrarle.
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  58. D: E’ possibile inserire documentazione sull’Osservatorio Cantieri?
    R: Negativo. Al momento non è previsto l’inserimento di documentazione riguardante il cantiere sull’Osservatorio Cantieri.
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  59. D: Nel caso in cui l'Impresa si avvalga di un Consulente solo per l’invio del MUT, può comunque accedere autonomamente all'Osservatorio Cantieri per il caricamento delle proprie DNL?
    R: Affermativo. Se l’impresa ha già credenziali proprie per accedere al MUT lo potrà fare direttamente. Diversamente, dovrà richiedere preventivamente le credenziali stesse all’ufficio Anagrafe Imprese della Cassa Edile.
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  60. D: Le retribuzioni degli impiegati tecnici sono da considerarsi per la determinazione dell’Importo Lavori Edili?
    R: Le retribuzioni degli impiegati tecnici NON sono da considerare per il raggiungimento della congruità. Trattandosi di verifica della congruità della manodopera, i dati necessari sono gli imponibili GNF degli operai e gli imponibili GNF dei lavoratori non dipendenti ma pur sempre ricollegabili alla manodopera stessa.
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  61. D: Qual è la tempistica di rilascio dell’attestazione di congruità?
    R: In questa fase di prima applicazione, il Decreto Ministeriale all’art 4 recita “entro dieci giorni dalla richiesta”. L'attestazione viene rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
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  62. D: In caso di assenza di congruità, quali sono i termini per regolarizzare la posizione?
    R: Qualora non sia possibile attestare la congruità, l’impresa ha tempo 15 giorni dall’invito della Cassa Edile per regolarizzare la propria posizione attraverso produzione di idonea documentazione che integri il costo del lavoro mancante, oppure tramite il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità (domanda n.21).

    Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea documentazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.