Iscrizione Imprese

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Novembre 2024 16:31

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese del settore edile e affini, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore di appartenenza (Industria, Artigianato, Cooperative, Interinali), aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), che svolgono una delle lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di competenza per territorio e di presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti.

 

Le imprese del settore edile e affini di cui sopra, non aventi alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato) ma che risultano all'INPS classificate come imprese esercitanti attività edile (tramite il codice C.S.C.) sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile senza ulteriori obblighi di denuncia o pagamento nei confronti della stessa (escluse eventuali contribuzioni/accantonamenti al Fondo Prevedi/Sanedil per gli impiegati), fino a quando non assumano lavoratori da destinare alla qualifica di operai.

 

Fermo restando quanto sopra, si rammenta che a prescindere dal codice ISTAT attribuito all'impresa in fase di inquadramento, l'ordinanza della Cassazione n. 9803/2020 ha affermato che le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario) e che applicano il CCNL, hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.

 

Si rammenta che la mancata iscrizione alla Cassa Edile e l'eventuale mancato pagamento della relativa contribuzione comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio, insieme all'INPS e all'INAIL, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE).

Quadro normativo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini - 18 giugno 2008

  • art. 18: Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione.
Gli importi così calcolati vanno accantonati da parte delle Imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie (G.N.F.) soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate a tale titolo.

  • art. 36: Versamenti in Cassa Edile

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi Nazionali e territoriali sottoscritti dall'ANCE con le Organizzazioni sindacali Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..

  • art. 38: Accordi locali

La determinazione del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art.36 del C.C.N.L. è demandata alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro (ANCE) e dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..), in sede di contrattazione integrativa di secondo livello.

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 "Legge antimafia"

  • art.18: è obbligo dell'appaltatore "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori" (omissis) "l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori".

D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50

  • art. 105 comma 9: "[omissis] L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile [omissis]"

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

  • "l'impresa che opera nell'ambito del  mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D. Lgs. n. 494/1996)" e quindi all'iscrizione alla Cassa Edile
  • "l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente (Legge n. 296/2006)"

D. Lgs. n. 81/2008

  • art. 90 comma 9, lettera b) (all. 3)
    "il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE"

Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009

  • art. 1 comma 3 bis: "[omissis] gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata."

Imprese straniere

Le imprese con sede all'estero hanno l'obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, come previsto dal D. Lgs. 25/2/2000 n. 72 che recepisce la Direttiva europea 96/71/CE.

 

In relazione al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantite ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto convenzioni rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la CIBTP francese (ex UCF), la BUAK austriaca e la Cassa Edile di San Marino. Tali accordi prevedono la reciproca possibilità dell'esonero dell'impresa dall'iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza. L'esonero va richiesto rivolgendosi direttamente all'Ente paritetico edile di affiliazione nel paese di origine.

 

Fatta salva l'esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni e anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

 

Poiché le imprese provenienti da Paesi dell'Unione Europea mantengono l'iscrizione agli Istituti pubblici previdenziali e assicurativi del Paese di provenienza, non è possibile l'attivazione delle procedure per il rilascio del D.U.R.C. Pertanto la Cassa Edile, su richiesta dell'impresa interessata o della stazione appaltante, rilascerà una certificazione di regolarità contributiva.

 

Modalità di iscrizione

Per iscrivere una Impresa alla Cassa Edile è necessario completare la procedura telematica dedicata.

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