Informativa part-time
In relazione a quanto indicato dagli accordi sottoscritti da ANCE, Associazioni artigiane, Associazioni delle imprese cooperative, ANIEM - Confapi e da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, il Consiglio di Amministrazione della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) ha deliberato che le Casse Edili, a far data dal 1 gennaio 2011, considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time stabilite dai rinnovati contratti collettivi.
A tale proposito si ricorda che la norma riguarda i contratti di lavoro part-time stipulati a decorrere:
- dal 18 giugno 2008 per CCNL industria
- dal 23 luglio 2008 per CCNL artigianato
- dal 24 giugno 2008 per CCNL cooperativa
Le percentuali stabilite sono le seguenti:
- un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
- resta ferma la possibilità di impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale laddove non superi il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa (le Parti firmatarie del CCNL artigianato del 23 luglio 2008 convengono che per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti vi sia la possibilità di assumere un solo dipendente part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il massimo usufruibile).
Si invitano le imprese che hanno lavoratori con contratto di lavoro part-time a valutare il rispetto delle suddette percentuali massime di utilizzo.