Anzianità Professionale Edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla Anzianità Professionale Edile.
A seguito del versamento da parte delle imprese del contributo A.P.E., calcolato sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività, all'operaio che in un biennio abbia maturato l'Anzianità Professionale Edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo la prestazione prevista, ciascuna per la propria competenza.
L'operaio matura l'A.P.E. quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore ottenute sommando:
- ore di lavoro ordinarie prestate
- ore di assenza per malattia indennizzate dall'INPS
- ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
La prestazione è stabilita secondo importi crescenti in funzione del numero degli anni in cui l'operaio abbia percepito la prestazione medesima, e viene calcolata moltiplicando gli importi della tabella contrattuale per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di riferimento.
Gli importi orari delle prestazioni per l'Anzianità Professionale Edile ordinaria per le erogazioni in corso sono contenuti nella tabella importi orari A.P.E.
L'erogazione degli assegni è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. Le erogazioni di importi a titolo di Anzianità Professionale Edile sono soggette a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.L. 02/09/1997 n. 314 (aliquota minima prevista dalle normative vigenti).
Nel caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per l'ottenimento dell'A.P.E. e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti relativi a Gratifica Natalizia e Ferie, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dal minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.