La Cassa Edile sostituto d'imposta

A seguito Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n.314 in vigore dal 1 gennaio 1998 la Cassa Edile, in quanto sostituto di imposta per le erogazioni di somme effettuate a favore dei lavoratori iscritti, è tenuta a operare all'atto del pagamento, laddove prevista, una ritenuta fiscale (aliquota minima in base alle normative vigenti) quale acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) dovuta dai lavoratori  beneficiari.
Per questo motivo, la Cassa Edile certifica tramite C.U. al lavoratore beneficiario delle erogazioni sia i redditi erogati che le trattenute effettuate su tutte le erogazioni dell'anno solare precedente. La C.U. viene inviata ogni anno dalla Cassa Edile a scadenza di legge, e deve essere utilizzata dal lavoratore in fase di dichiarazione dei redditi per un eventuale conguaglio di imposta.