Interessi di mora

Il versamento degli importi dovuti alla Cassa Edile, per i titoli indicati negli artt. 4 e 5 del Regolamento e per qualsiasi altro titolo stabilito da contratti o accordi collettivi di lavoro nazionali e/o territoriali, quando effettuato oltre i termini stabiliti determina l'applicazione di interessi mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva (punto 4 - Deliberazione n.4 - Comitato della Bilateralità).
L'indicazione della misura degli interessi di mora e la relativa decorrenza viene comunicata dalla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (C.N.C.E.) con apposita missiva.

Riferimenti