Iscrizione

Modalità di iscrizione

Per iscrivere un'impresa alla Cassa Edile è necessario:

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese del settore edile e affini, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore di appartenenza (industria/artigianato/cooperativo), aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), che svolgono una delle lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, hanno l'obbligo di iscrizione e presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.

Le imprese del settore edile e affini di cui sopra non aventi alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato) ma che risultano all'INPS classificate come imprese esercitanti attività edile (tramite il codice C.S.C.) sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile senza ulteriori obblighi di denuncia o pagamento nei confronti della stessa (esclusi eventuali contribuzioni/accantonamenti al Fondo Prevedi/Sanedil per gli impiegati), fino a quando non assumano lavoratori da destinare alla qualifica di operai. 

Fermo restando quanto sopra, si rammenta che a prescindere dal codice ISTAT attribuito all'impresa in fase di inquadramento, l'ordinanza della Cassazione n. 9803/2020 ha affermato che le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario) e che applicano il CCNL, hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.

Si rammenta che la mancata iscrizione alla Cassa Edile e l'eventuale mancato pagamento della relativa contribuzione comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce, insieme all'INPS e all'INAIL, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE).

Imprese straniere

Le imprese con sede in altro Paese hanno l'obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, come previsto dal D. Lgs. 25/2/2000 n. 72 che recepisce la Direttiva europea 96/71/CE.

In relazione al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto tre convenzioni, rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca, che prevedono la reciproca possibilità dell'esonero dell'impresa dall'iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

Fatta salva l'esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni e anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

Poiché le imprese provenienti da Paesi dell'Unione Europea mantengono l'iscrizione agli Istituti pubblici previdenziali e assicurativi del Paese di provenienza, non è possibile l'attivazione delle procedure per il rilascio del D.U.R.C. Pertanto la Cassa Edile, su richiesta dell'impresa interessata o della stazione appaltante, rilascerà una certificazione di regolarità contributiva.

Quadro normativo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini - 18 giugno 2008

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione.
Gli importi così calcolati vanno accantonati da parte delle Imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie (G.N.F.) soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate a tale titolo.

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi Nazionali e territoriali sottoscritti dall'ANCE con le Organizzazioni sindacali Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..

La determinazione del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art.36 del C.C.N.L. è demandata alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro (ANCE) e dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..), in sede di contrattazione integrativa di secondo livello.

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 "Legge antimafia"

D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

D. Lgs. n. 81/2008

Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009

 

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