A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.
La verifica di congruità avrà a oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazioni di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Il sistema entrerà in vigore per i cantieri che inizieranno dal 1 novembre 2021 relativi a:
Si tratta dello strumento informatico reso disponibile dalla Cassa Edile di Torino per la gestione della Congruità.
Le Imprese e i Consulenti lo useranno per caricare le DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) le quali, una volta approvate dalla Cassa Edile, creeranno i rispettivi cantieri che saranno disponibili tramite il MUT.
Date le tempistiche necessarie per l'iter di approvazione, sarà opportuno inserire le DNL con il massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza della denuncia MUT di competenza.
è il primo passo nella compilazione della DNL (non modificabile con la DNL Integrativa):
In Proprio: si intende un lavoro in cui l’Impresa Committente è anche Appaltatrice (es. una Impresa che acquista un terreno e costruisce villette a schiera che esegue direttamente o subappalta in parte o completamente tutta l’opera);
Somministrazione/Distacco: per Somministrazione si intende un lavoro eseguito da una impresa che utilizza personale fornito da una Agenzia per il Lavoro; per Distacco si intende un lavoro eseguito da una impresa che utilizza personale fornito da un’altra impresa; queste tipologie di tipo lavoro vengono trattate alla stessa maniera dei lavori in Subappalto ovvero, in sede di compilazione della DNL l’impresa appaltatrice indicherà tra i propri subappaltatori le imprese che forniscono personale in Somministrazione/Distacco.
Affidamento: si intende un appalto concesso ad un gruppo di aziende che si uniscono in una unica ragione sociale (Consorzio, ATI, RTI ecc). In questa casistica è necessario specificare anche la posizione del dichiarante della DNL rispetto al gruppo di imprese, ovvero:
a. Mandataria/Consorzio: indica che l’impresa che dichiara la DNL è la stessa ragione sociale formata dal gruppo delle imprese.
b. Mandante/Consorziato: in questo caso l’impresa che dichiara la DNL è una delle imprese che formano il gruppo. In questa casistica è obbligatorio inserire anche il codice fiscale della Mandataria/Consorzio
Si porta all'attenzione le seguenti comunicazioni
riguardanti le nuove disposizioni che interessano i lavori di edilizia libera avviati successivamente al 27/5/2022 ed i lavori di edilizia che necessitano di titoli abilitativi autorizzati con data dal 28/5/2022, relativi ad opere intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.
In particolare si evidenzia che i benefici fiscali previsti dagli articoli:
119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…) dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.; Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) che tutte le imprese edili industriali, cooperative ed artigiane regolarmente iscritte in Cassa Edile applicano al loro personale operaio sono i seguenti:
Al fine di verificare il codice del contratto da indicare sull’atto di affidamento e sulle fatture di esecuzione dei lavori, si invitano i destinatari della presente a consultare anche il seguente link del CNEL.
A seguito entrata in vigore della Procedura informativa (ALERT) individuata nell'Accordo tra le Parti Sociali nazionali 7 dicembre 2022 in attuazione del D.M. n. 143/2021, tutte le Imprese affidatarie di appalti soggetti a verifica di congruità, pubblici e privati, nonché tutti i relativi committenti pubblici, riceveranno una serie strutturata di avvisi veicolati dal sistema CNCE_Edilconnect per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente. Tali avvisi informeranno che l'appalto è soggetto a verifica di congruità e pertanto la relativa attestazione sarà da richiedere con l'ultimo stato di avanzamento lavori nel caso di appalto pubblico, oppure prima del saldo finale se appalto privato.
Di seguito si specificano le fasi della procedura di ALERT:
La procedura prevede che, in fase di inserimento della denuncia di nuovo lavoro (DNL) relativa a cantiere soggetto a verifica di congruità, venga inserita la PEC dell'Impresa affidataria (sia per gli appalti pubblici che privati) e del committente (solo per gli appalti pubblici) tramite la quale si avvierà la procedura degli avvisi ALERT.
Un primo ALERT si attiverà a titolo di avviso tramite il sistema Cnce_Edilconect che genererà una PEC, inviata comunque all'Impresa affidataria nonché, se l’appalto è pubblico, anche al committente, informando che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità. L’Attestazione di congruità dovrà essere richiesta, a cura dell'Impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori se appalto pubblico, oppure prima di procedere al saldo finale da parte del committente se appalto privato.
Se l’Impresa affidataria, anche non edile, non ha dichiarato il cantiere inserito invece per la propria parte da un subappaltatore, verrà inviata una PEC all’Impresa affidataria con l’invito ad adempiere.
Un secondo ALERT si attiverà il terzo giorno di ogni mese, da parte del sistema Cnce_Edilconnect, e sarà inviato a fini conoscitivi all'Impresa affidataria quale riepilogo dei dati relativi all'andamento della congruità nei propri cantieri.
Un apposito ALERT verrà attivato relativamente ai lavori con durata pari o superiore a 30 giorni, per cui 20 giorni prima della data di fine lavori verrà inviata una PEC all’Impresa affidataria e se del caso al committente per informare che, terminato il cantiere, sarà necessario richiedere l’Attestazione di congruità prima del pagamento finale.
Per i cantieri inseriti nel sistema o con data Inizio lavori a partire dal 1° marzo 2023, se alla chiusura del cantiere verrà omessa la richiesta dell’Attestazione di congruità potranno determinarsi le seguenti due situazioni:
se il cantiere concluso risulterà congruo:
la Cassa Edile inviterà tramite PEC l'Impresa affidataria (e il committente per gli appalti pubblici) a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento dell'ultimo SAL o del saldo finale, oppure a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it tramite CUC e codice di autorizzazione, riportati nella stessa PEC;
se il cantiere concluso non risulterà congruo:
il primo giorno utile, individuato convenzionalmente nel giorno 5 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa invierà tramite PEC una nuova informativa all'Impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) segnalando che l'opera denunciata, per cui manca la relativa richiesta di Attestazione di congruità, non risulta congrua.
La Cassa Edile indicherà all'Impresa le difformità riscontrate, esporrà una proposta di regolarizzazione strutturata in più punti opzionabili dall’Impresa stessa e chiederà di regolarizzare la posizione entro 15 giorni trascorsi i quali, in caso perdurasse l’inadempienza, la Cassa stessa dovrà segnalare l’Impresa come irregolare in BNI.