Congruità Cantieri

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Congruità cantieri

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.

La verifica di congruità avrà a oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazioni di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Il sistema entrerà in vigore per i cantieri che inizieranno dal 1 novembre 2021 relativi a:

 

Osservatorio cantieri

Si tratta dello strumento informatico reso disponibile dalla Cassa Edile di Torino per la gestione della Congruità.

Le Imprese e i Consulenti lo useranno per caricare le DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) le quali, una volta approvate dalla Cassa Edile, creeranno i rispettivi cantieri che saranno disponibili tramite il MUT.

Date le tempistiche necessarie per l'iter di approvazione, sarà opportuno inserire le DNL con il massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza della denuncia MUT di competenza.

 

Istruzioni


 

  1. Inserire nella maschera con il logo della Cassa Edile di Torino le credenziali (codice Utente e Password) che vengono utilizzate per accedere al MUT
  2. Cliccare su gestione DNL – Menu DNL – Nuova – DNL
  3. La procedura guiderà in modo molto intuitivo alla compilazione delle maschere:
    • impresa dichiarante
    • committente del lavoro
    • dati del cantiere
    • eventuali imprese subappaltatrici (da compilare a cura dell’appaltatore)
    • se l’appaltatore ha già caricato la propria DNL, il subappaltatore può importare i dati relativi al cantiere
  4. Le DNL così create verranno sottoposte a verifica da parte della Cassa Edile. In caso di approvazione il nuovo cantiere sarà identificato da un Codice Univoco riconosciuto a livello nazionale.
  5. I canteri così convalidati potranno essere importati automaticamente attraverso il MUT e utilizzati da tutte le imprese che prenderanno parte ai lavori.
  6. Pertanto in ogni cantiere confluirà tutta la manodopera in esso impiegata: questo ne renderà possibile la valutazione della congruità.
  7. Occorre fare estrema attenzione all’inserimento dei dati, in quanto non sarà possibile apportare correzioni radicali ai cantieri stessi, salvo la creazione di una DNL integrativa che consente però modifiche limitate.

 

Norme per l'inserimento della DNL

  1. deve essere effettuato entro la fine del mese in cui inizia un nuovo cantiere;
  2. non è alternativo o sostitutivo alla Denuncia di Nuovo Lavoro presentata all’INAIL;
  3. avviene unicamente all’apertura del cantiere;
  4. eventuali sospensioni lavorative non comportano l’inserimento di una nuova DNL;
  5. deve essere effettuato dall’Impresa Appaltatrice/Affidataria Principale che dichiarerà le imprese in subappalto

 

Indicazione del Tipo di lavoro

è il primo passo nella compilazione della DNL (non modificabile con la DNL Integrativa):

 

Indicazione CCNL - Bonus Edilizi

Si porta all'attenzione le seguenti comunicazioni

riguardanti le nuove disposizioni che interessano i lavori di edilizia libera avviati successivamente al 27/5/2022 ed i lavori di edilizia che necessitano di titoli abilitativi autorizzati con data dal 28/5/2022, relativi ad opere intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.

In particolare si evidenzia che i benefici fiscali previsti dagli articoli:

possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.; Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) che tutte le imprese edili industriali, cooperative ed artigiane regolarmente iscritte in Cassa Edile applicano al loro personale operaio sono i seguenti:

Al fine di verificare il codice del contratto da indicare sull’atto di affidamento e sulle fatture di esecuzione dei lavori, si invitano i destinatari della presente a consultare anche il seguente link del CNEL.

 

Portale Nazionale Edilconnect

 

Procedura informativa (ALERT) nel sistema di verifica Congruità Cantiere

A seguito entrata in vigore della Procedura informativa (ALERT) individuata nell'Accordo tra le Parti Sociali nazionali 7 dicembre 2022 in attuazione del D.M. n. 143/2021, tutte le Imprese affidatarie di appalti soggetti a verifica di congruità, pubblici e privati, nonché tutti i relativi committenti pubblici, riceveranno una serie strutturata di avvisi veicolati dal sistema CNCE_Edilconnect per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente. Tali avvisi informeranno che l'appalto è soggetto a verifica di congruità e pertanto la relativa attestazione sarà da richiedere con l'ultimo stato di avanzamento lavori nel caso di appalto pubblico, oppure prima del saldo finale se appalto privato.

Di seguito si specificano le fasi della procedura di ALERT:

La procedura prevede che, in fase di inserimento della denuncia di nuovo lavoro (DNL) relativa a cantiere soggetto a verifica di congruità, venga inserita la PEC dell'Impresa affidataria (sia per gli appalti pubblici che privati) e del committente (solo per gli appalti pubblici) tramite la quale si avvierà la procedura degli avvisi ALERT.

  1. se il cantiere concluso risulterà congruo:

    la Cassa Edile inviterà tramite PEC l'Impresa affidataria (e il committente per gli appalti pubblici) a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento dell'ultimo SAL o del saldo finale, oppure a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it tramite CUC e codice di autorizzazione, riportati nella stessa PEC;

  2. se il cantiere concluso non risulterà congruo:

    il primo giorno utile, individuato convenzionalmente nel giorno 5 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa invierà tramite PEC una nuova informativa all'Impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) segnalando che l'opera denunciata, per cui manca la relativa richiesta di Attestazione di congruità, non risulta congrua.

    La Cassa Edile indicherà all'Impresa le difformità riscontrate, esporrà una proposta di regolarizzazione strutturata in più punti opzionabili dall’Impresa stessa e chiederà di regolarizzare la posizione entro 15 giorni trascorsi i quali, in caso perdurasse l’inadempienza, la Cassa stessa dovrà segnalare l’Impresa come irregolare in BNI.

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