Il DPCM n.29/2015 e la circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 escludono che possano richiedere il tfr in busta paga i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l'accantonamento presso soggetti terzi.
Tra i soggetti terzi vi sono senza dubbio le Casse Edili (ad esempio, la Cassa Edile di Torino) che gestiscono, in virtù di accordi collettivi territoriali, il TFR dei lavoratori operanti nell'area di riferimento. Tale previsione esclude quindi questi ultimi dalla platea dei destinatari del provvedimento concernente il TFR in busta paga.