Durante l'assenza del lavoratore per malattia l'impresa, entro i limiti di conservazione del posto(1), è tenuta a erogare mensilmente in busta all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I primi tre giorni di malattia non vengono retribuiti se la durata dell'evento è inferiore a 7 giorni. Vengono retribuiti dall'impresa al 54,95% se l'evento supera complessivamente 6 giorni, e al 104,95% se l'evento supera 12 giorni.
L'impresa assolve inoltre l'obbligo di accantonamento dell'importo computato sul periodo di malattia stesso relativo a Gratifica Natalizia e Ferie in forma mutualistica, mediante versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo. La Cassa Edile provvede poi a calcolare ed accantonare direttamente, sulla base dei dati forniti dall'impresa, l'importo G.N.F. computato sul periodo di malattia. Tale importo, soggetto a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti (D.L. 02/09/1997 n. 314), viene quindi erogato congiuntamente al relativo assegno G.N.F. di Ferragosto o Natale.
Nota Per i primi tre giorni non retribuiti dall'impresa negli eventi di malattia inferiori a 7 giorni, la Cassa Edile di Torino accantona direttamente a favore dell'operaio la percentuale del 4,95 per riposi annui.
Durante l'assenza dal lavoro, entro i limiti di conservazione del posto(2) nel caso di malattia professionale e fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro, l'impresa è tenuta a erogare mensilmente all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale la Cassa Edile provvede a calcolare e accantonare direttamente, a seguito versamento in forma mutualistica dell'apposito contributo da parte dell'impresa e sulla base dei dati da essa forniti, una parte dell'importo computato sul periodo stesso di infortunio o malattia professionale, relativo all'accantonamento di Gratifica Natalizia e Ferie.
Tale parte dell'importo, erogata dalla Cassa Edile nel relativo assegno G.N.F. di Ferragosto o Natale e assoggettata a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti (D.L. 02/09/1997 n. 314), corrisponde alla differenza tra l'intera maggiorazione G.N.F. e la quota di essa direttamente erogata all'operaio dall'INAIL.
L'impresa corrisponde al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio.
Per i giorni successivi e fino a quando sussista la carenza dell'assicurazione, cioè per i primi tre giorni di assenza dal lavoro (periodo di Carenza), la Cassa Edile della Provincia di Torino corrisponde direttamente agli operai infortunati l'importo, pari al 60% della retribuzione, dovuto dal datore di lavoro per i primi tre giorni successivi a quello dell'infortunio.
È inoltre compito della Cassa Edile provvedere a calcolare e accantonare l'importo di G.N.F. relativo al suddetto periodo di carenza.
Le erogazioni di importi a titolo di carenza dell'Assicurazione INAIL e di accantonamento G.N.F. sulle giornate di carenza infortunio sono soggette a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti, in base al D.L. 02/09/1997 n. 314.
Nota Per le giornate di carenza dell'Assicurazione INAIL, la Cassa Edile di Torino accantona direttamente a favore dell'operaio il 60% della percentuale del 4,95 per riposi annui (pari al 2,97%). Il restante 40% viene erogato direttamente dall'impresa insieme all'integrazione dei primi tre giorni, in seguito interamente rimborsata dalla Cassa Edile all'impresa stessa.
Il trattamento economico integrativo di Malattia, Infortunio e Malattia Professionale corrisposto mensilmente dall'impresa agli operai, compresa la relativa percentuale del 4,95 per riposi annui, viene rimborsato all'impresa stessa dalla Cassa Edile della Provincia di Torino entro il periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento dei dati richiesti (vedere circolare).
Il rimborso spetta per l'intero trattamento economico corrisposto all'operaio, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore computate come da normativa vigente. Nel caso in cui le ore così computate risultino inferiori al numero indicato, il rimborso della Cassa Edile è proporzionalmente ridotto e la riduzione stessa è a scapito dell'Impresa
[1] 365 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 24 mesi nel caso di anzianità superiore a tre anni e mezzo, altrimenti 270 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 20 mesi
[2] 270 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 12 mesi