Trattamento fine rapporto di lavoro

Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro, a seguito dei versamenti effettuati periodicamente dall'impresa e in base ai dati comunicati dalla stessa tramite apposito modulo, viene erogato dalla Cassa Edile direttamente al lavoratore che abbia scelto di mantenere il proprio T.F.R. accantonato presso la ditta, calcolando e rivalutando l'importo corrispondente secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti. Inoltre la Cassa Edile, in quanto sostituto d'Imposta, provvede a calcolare e trattenere l'I.R.P.E.F. sulle somme liquidate, emettendo entro scadenza di legge la relativa certificazione C.U.D. di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (ex Mod. 101).

Ogni lavoratore, che abbia già maturato un accantonamento T.F.R. al 31 dicembre dell'anno precedente, può richiedere (ex art. 2120 Codice Civile) un'anticipazione nella misura massima del 70% dell'importo maturato (legge 297/82) facendone richiesta tramite l'apposito modulo compilato dall'impresa.

L'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 8 febbraio 2007 ha stabilito che le imprese con oltre 49 addetti non versino più alla Cassa Edile il contributo relativo al T.F.R. a partire dal 1 gennaio 2007. Il T.F.R. degli operai delle suddette imprese i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro dopo il 15 gennaio 2007 viene pertanto liquidato dalle parti interessate, ognuna secondo la propria competenza.

Modulistica

Coordinate bancarie

ESCLUSIVAMENTE per versamenti a titolo ILAS (TFR a carico impresa, preavviso, buonuscita)

BANCA Banca Alpi Marittime
IBAN IT 59 X 08450 01002 000000010061
BIC ICRAITRRCIO