Trattamento fine rapporto di lavoro

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Novembre 2024 13:17

Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro, sulla base degli importi comunicati e versati mensilmente dall'impresa e in seguito a compilazione e consegna dell'apposito modulo di fine rapporto di lavoro, viene erogato dalla Cassa Edile direttamente al lavoratore che abbia scelto di mantenere il proprio T.F.R. accantonato presso la ditta, calcolando e rivalutando l'importo corrispondente secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti.

 

Inoltre la Cassa Edile, in quanto sostituto d'Imposta, provvede a calcolare e trattenere l'I.R.P.E.F. sulle somme liquidate, emettendo entro scadenza di legge la relativa certificazione C.U.D. di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (ex Mod. 101).

 

Ogni lavoratore che abbia già maturato un accantonamento T.F.R. al 31 dicembre dell'anno precedente può richiedere (ex art. 2120 Codice Civile) un'anticipazione nella misura massima del 70% dell'importo maturato (legge 297/82), facendone richiesta tramite l'apposito modulo richiesta anticipazione TFR compilato dall'impresa.

 

L'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 8 febbraio 2007 ha stabilito che le imprese con oltre 49 addetti non versino più alla Cassa Edile il contributo relativo al T.F.R. a partire dal 1 gennaio 2007. Il T.F.R. degli operai delle suddette imprese i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro dopo il 15 gennaio 2007 viene pertanto liquidato dalle parti interessate, ognuna secondo la propria competenza.

Richiesta TFR in busta paga

Il DPCM n.29/2015 e la circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 escludono che possano richiedere il tfr in busta paga i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l'accantonamento presso soggetti terzi.

 

Tra i soggetti terzi vi sono senza dubbio le Casse Edili (in particolare la Cassa Edile di Torino) che gestiscono, in virtù di accordi collettivi territoriali, il TFR dei lavoratori operanti nell'area di riferimento.

 

Tale previsione esclude quindi questi ultimi dalla platea dei destinatari del provvedimento concernente il TFR in busta paga.

Coordinate bancarie

ESCLUSIVAMENTE per versamenti a titolo ILAS (TFR a carico impresa, preavviso, buonuscita)

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