Malattie e Infortuni
Indice
Indennità Integrativa di Malattia
Durante l'assenza del lavoratore per malattia l'impresa, entro i limiti di conservazione del posto [nota 1], è tenuta a erogare mensilmente in busta all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I primi tre giorni di malattia non vengono retribuiti se la durata dell'evento è inferiore a 7 giorni. Vengono retribuiti dall'impresa al 54,95% se l'evento supera complessivamente 6 giorni, e al 104,95% se l'evento supera 12 giorni [nota 2].
L'impresa assolve inoltre l'obbligo di accantonamento dell'importo computato sul periodo di malattia stesso relativo a Gratifica Natalizia e Ferie in forma mutualistica, mediante versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo. La Cassa Edile provvede poi a calcolare ed accantonare direttamente, sulla base dei dati forniti dall'impresa tramite denuncia MUT, l'importo G.N.F. computato sul periodo di malattia.
Tale importo, soggetto a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti (D.L. 02/09/1997 n.314), viene quindi incluso nell'erogazione G.N.F. di Ferragosto o Natale.
Indennità Integrativa di Infortunio e Malattia Professionale
L'impresa è tenuta a erogare mensilmente all'operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
- durante l'assenza dal lavoro nel caso di malattia professionale entro i limiti di conservazione del posto [nota 3]
- fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale la Cassa Edile, a seguito dell'avvenuto versamento in forma mutualistica dell'apposito contributo da parte dell'impresa e sulla base dei dati da essa forniti tramite denuncia MUT, provvede a calcolare e accantonare direttamente una parte dell'importo relativo all'accantonamento di Gratifica Natalizia e Ferie computato sul periodo stesso di infortunio o malattia professionale e corrispondente alla differenza tra l'intera maggiorazione G.N.F. e la quota di essa direttamente erogata all'operaio dall'INAIL.
Tale parte dell'importo viene assoggettata a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti (D.L. 02/09/1997 n.314) e inclusa dalla Cassa Edile nell'erogazione G.N.F. di Ferragosto o Natale.
Periodo di carenza dell'Assicurazione INAIL
L'impresa corrisponde al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio.
Per i giorni successivi e fino a quando sussista la carenza dell'assicurazione, cioè per i primi tre giorni di assenza dal lavoro (periodo di Carenza), la Cassa Edile della Provincia di Torino corrisponde direttamente agli operai infortunati l'importo, pari al 60% della retribuzione, dovuto dal datore di lavoro. La Cassa Edile provvede inoltre a calcolare e accantonare l'importo di G.N.F. relativo al suddetto periodo di carenza.
Le erogazioni di importi a titolo di carenza dell'Assicurazione INAIL e di accantonamento G.N.F. sulle giornate di carenza infortunio sono soggette a ritenuta I.R.P.E.F. secondo l'aliquota minima prevista dalle normative vigenti, in base al D.L. 02/09/1997 n.314.
Per le giornate di carenza dell'Assicurazione INAIL, la Cassa Edile di Torino accantona direttamente a favore dell'operaio il 60% della percentuale del 4,95 per riposi annui (pari al 2,97%). Il restante 40% viene erogato direttamente dall'impresa insieme all'integrazione dei primi tre giorni, in seguito interamente rimborsata dalla Cassa Edile all'impresa stessa.
Rimborso da parte della Cassa Edile
Il trattamento economico integrativo di Malattia, Infortunio e Malattia Professionale corrisposto mensilmente dall'impresa agli operai, compresa la percentuale del 4,95 per riposi annui, viene rimborsato all'impresa stessa dalla Cassa Edile della Provincia di Torino entro il periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento dei dati richiesti (vedasi Circolare trattamento economico malattia infortunio).
Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultano denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore computate come da normativa vigente, il rimborso spetta per l'intero trattamento economico corrisposto all'operaio.
In caso contrario il rimborso della Cassa Edile è proporzionalmente ridotto e la riduzione stessa è a scapito dell'impresa.
Carenza Malattia (eventi fino a 6 giorni)
In base ad Accordo Collettivo Provinciale di lavoro è istituita a favore degli operai, per la durata prevista dalle normative vigenti, una prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per tutti gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
La prestazione viene pagata dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, presentata mediante compilazione del modulo di richiesta, reperibile anche presso gli sportelli della Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria. La domanda deve essere inviata improrogabilmente alla Cassa Edile entro sessanta giorni dall'inizio della malattia, corredata da copia del certificato medico.
A partire dal 1° aprile 2021 la Cassa Edile corrisponderà, per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, il 100% dell'importo ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale di lavoro [nota 4]
La prestazione è riconosciuta agli operai dipendenti da imprese edili in regola con i versamenti contributivi alla Cassa Edile di Torino, in applicazione delle normative contrattuali e degli accordi di lavoro validi al verificarsi degli eventi morbosi.
Note
[1] Limiti di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia:
- 365 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 24 mesi nel caso di anzianità superiore a tre anni e mezzo
- 270 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 20 mesi, per anzianità inferiore
[2] Per i primi tre giorni non retribuiti dall'impresa negli eventi di malattia inferiori a 7 giorni, la Cassa Edile di Torino accantona direttamente a favore dell'operaio la percentuale del 4,95 per riposi annui.
[3] Limiti di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia professionale: 270 giorni di malattia, anche non continuativa, nell'arco di 12 mesi
[4] Si ricorda che la retribuzione oraria è costituita da paga base, indennità territoriale di settore, indennità sostitutiva di mensa e indennità di contingenza.