Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro, a
seguito dei versamenti effettuati periodicamente dall’Impresa ed in
base ai dati comunicati dall’Impresa stessa, viene erogato dalla Cassa
Edile direttamente al lavoratore che abbia scelto di mantenere il
proprio T.F.R. accantonato presso la Ditta, calcolando e rivalutando
l'importo corrispondente secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalle
leggi vigenti. Inoltre la Cassa Edile, in quanto Sostituto d'Imposta,
provvede a calcolare e trattenere l'importo IRPEF, emettendo entro
scadenza di legge la relativa certificazione C.U.D. di cui all'art.
7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (ex Mod. 101).
L' Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 8 febbraio 2007 ha pero'
stabilito che le Imprese con oltre 49 addetti non versino piu' alla
Cassa Edile il contributo relativo al T.F.R. a partire dal 1°
gennaio 2007.
Il T.F.R. degli operai delle suddette Imprese, i quali abbiano a
cessare il rapporto di lavoro dopo il 15 gennaio 2007, viene pertanto
liquidato dalle parti interessate, ognuno secondo la propria competenza.