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Trattamento Fine Rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro, a seguito dei versamenti effettuati periodicamente dall’Impresa ed in base ai dati comunicati dall’Impresa stessa, viene erogato dalla Cassa Edile direttamente al lavoratore che abbia scelto di mantenere il proprio T.F.R. accantonato presso la Ditta, calcolando e rivalutando l'importo corrispondente secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti. Inoltre la Cassa Edile, in quanto Sostituto d'Imposta, provvede a calcolare e trattenere l'importo IRPEF, emettendo entro scadenza di legge la relativa certificazione C.U.D. di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (ex Mod. 101).
L' Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 8 febbraio 2007 ha pero' stabilito che le Imprese con oltre 49 addetti non versino piu' alla Cassa Edile il contributo relativo al T.F.R. a partire dal 1° gennaio 2007.
Il T.F.R. degli operai delle suddette Imprese, i quali abbiano a cessare il rapporto di lavoro dopo il 15 gennaio 2007, viene pertanto liquidato dalle parti interessate, ognuno secondo la propria competenza.

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