Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 626 del 19
settembre 1994 i lavoratori vengono responsabilizzati direttamente
nella ricerca di prevenzione, sicurezza ed igiene nel posto di lavoro,
collaborando attivamente con il datore di lavoro (o altra persona
designata responsabile della sicurezza) al fine di eliminare o
ridurre i rischi di infortunio o malattia professionale e tutelare
quindi la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
A tal fine, per permettere una costante informazione tra il datore di
lavoro ed i lavoratori è stata istituita la figura del
“rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (R.L.S.), da
eleggere, per le Imprese con più di quindici dipendenti, tra i
componenti della R.S.U. o in mancanza tra i lavoratori al loro interno.
Con l’Accordo Provinciale di Lavoro datato 16/05/1996 e successive
modifiche ed integrazioni, e del 23/12/2008, per tutte le
Imprese o unità produttive operanti
nella provincia di Torino (
visualizza le Zone
R.L.S.T.)
che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto
alla designazione dei R.L.S. al loro interno, le parti convengono che
gli stessi siano individuati in ambito territoriale (R.L.S.T.) tramite
candidature proposte dalle Organizzazioni Sindacali. Le candidature a
R.L.S.T. vengono scelte tra i dipendenti di Imprese operanti nel
territorio della provincia iscritte ed in regola con la Cassa Edile di
Torino.
Agli R.L.S.T . ed agli R.L.S., prima di espletare le loro
funzioni, vengono impartiti appositi corsi specifici in materia
di sicurezza ed igiene per tramite della FLC di Torino in concerto con
l’Ente Scuola - C.I.P.E.-T. ed il C.P.T.
Gli R.L.S. e gli R.L.S.T. ricevono informazioni e possono fare proposte
in merito all’attività di valutazione e prevenzione dei rischi
da
parte del datore di lavoro, sono consultati nella fase di redazione del
documento di valutazione e prevenzione dei rischi ed hanno diritto
all’accesso al documento stesso, al registro infortuni ed alle
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (A.S.L. -
Ispettorato del Lavoro).
Gli R.L.S. e gli R.L.S.T. restano in carica un triennio e sono tenuti
ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative
sulla sicurezza, senza interferire con iniziative incompatibili con il
proprio ruolo.