Malattia e Infortunio
Indennità Integrativa di Malattia
Durante l’assenza dal lavoro per
malattia l’Impresa, entro i limiti di conservazione del posto (365 gg.
di malattia, anche non continuativa, nell’arco di 24 mesi nel caso di
anzianità superiore a tre anni e mezzo, altrimenti 270 gg. di
malattia, anche non continuativa, nell’arco di 20 mesi), è
tenuta ad erogare mensilmente in busta all’operaio non in prova
il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I primi tre giorni di malattia non vengono retribuiti se la durata
dell’evento è inferiore a 7 giorni. Vengono retribuiti
dall’Impresa al 54,95% se l’evento supera complessivamente 6 gg. ed al
104,95% se l’evento supera 12 gg.
L’Impresa assolve inoltre l’obbligo di accantonamento dell’importo
computato sul periodo di malattia stesso relativo a Gratifica Natalizia
e Ferie in forma mutualistica, mediante versamento alla Cassa Edile di
un apposito contributo. La Cassa Edile provvede poi a calcolare ed
accantonare direttamente, sulla base dei dati forniti dall’Impresa,
l’importo G.N.F. computato sul periodo di malattia. Tale importo,
soggetto a ritenuta Irpef secondo l’aliquota minima prevista dalle
normative vigenti (Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314), viene quindi
erogato congiuntamente al relativo assegno G.N.F. di ferragosto o
natale.
N.B. Per i primi tre giorni non retribuiti dall’Impresa negli eventi di
malattia inferiori a 7 giorni, la Cassa Edile di Torino accantona
direttamente a favore dell’operaio la percentuale del 4,95 per riposi
annui.
Indennità Integrativa di Infortunio e Malattia Professionale
Durante l’assenza dal lavoro, entro i
limiti di conservazione del posto (270 gg. di malattia, anche non
continuativa, nell’arco di 12 mesi) nel caso di malattia professionale
e fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro, l’Impresa
è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova il
relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale la
Cassa Edile provvede a calcolare ed accantonare direttamente, a seguito
versamento in forma mutualistica dell’apposito contributo da parte
dell’Impresa e sulla base dei dati da essa forniti, una parte
dell’importo computato sul periodo stesso di infortunio o malattia
professionale, relativo all’accantonamento di Gratifica Natalizia e
Ferie.
Tale parte dell’importo, erogata dalla Cassa Edile nel relativo assegno
G.N.F. di ferragosto o natale ed assoggettata a ritenuta Irpef secondo
l’aliquota minima prevista dalle normative vigenti (Decreto Legislativo
02/09/1997 n. 314), corrisponde alla differenza tra l’intera
maggiorazione G.N.F. e la quota di essa direttamente erogata
all’operaio dall’INAIL.
Periodo di carenza dell'Assicurazione Inail
L’Impresa corrisponde al lavoratore
infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui è
avvenuto l’infortunio.
Per i giorni successivi e fino a quando sussista la carenza
dell’assicurazione, cioè per i primi tre giorni di assenza dal
lavoro (periodo di Carenza), la Cassa Edile della Provincia di Torino
corrisponde direttamente agli operai infortunati l’importo (pari al 60%
della retribuzione) dovuto dal datore di lavoro per i primi tre giorni
successivi a quello dell’infortunio.
E’ inoltre compito della Cassa Edile provvedere a calcolare ed
accantonare l’importo di G.N.F. relativo al suddetto periodo di Carenza.
Le erogazioni di importi a titolo di Carenza dell’Assicurazione INAIL e
di accantonamento G.N.F. sulle giornate di Carenza infortunio sono
soggette a ritenuta Irpef secondo l’aliquota minima prevista dalle
normative vigenti, in base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314.
N.B. Per le giornate di Carenza dell’Assicurazione INAIL, la Cassa
Edile di Torino accantona direttamente a favore dell’operaio il 60%
della percentuale del 4,95 per riposi annui (pari al 2,97%). Il
restante 40% viene erogato direttamente dall’Impresa insieme
all’integrazione dei primi tre giorni, poi interamente rimborsata dalla
Cassa Edile all’Impresa stessa.
Rimborso da parte della Cassa Edile
Il trattamento economico integrativo
di malattia,
infortunio e malattia professionale corrisposto mensilmente
dall’Impresa agli operai (compresa la relativa percentuale del 4,95 per
riposi annui) viene rimborsato all’Impresa stessa dalla
Cassa Edile della Provincia di Torino entro il periodo massimo di 30
gg. dal ricevimento della denuncia mensile telematica.
Il rimborso spetta per l’intero trattamento economico corrisposto
all’operaio, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento
risultino denunciate per l’operaio interessato almeno 450 ore computate
come da normativa vigente. Nel caso in cui le ore così computate
risultino inferiori al numero indicato, il rimborso della Cassa Edile
è proporzionalmente ridotto e la riduzione stessa è a
scapito dell’Impresa.
Il predetto rimborso può essere ottenuto dall' Impresa tramite
assegno bancario oppure, previa compilazione dell' apposito
modulo,
tramite bonifico
bancario.
Per quanto riguarda la certificazione di malattia ed infortunio
trasmessa alla Cassa Edile, relativa agli eventi comunicati dalle
Imprese mediante denuncia mensile telematica, leggi e scarica la
circolare.
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