A seguito Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n.
314 in vigore dal 1º gennaio 1998 la Cassa Edile, in quanto
sostituto di imposta per le erogazioni di somme effettuate a favore
dei lavoratori iscritti, è tenuta ad operare all’atto del
pagamento una ritenuta fiscale (aliquota minima in base alle normative
vigenti) quale acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) dovuta dai lavoratori beneficiari.
Per questo motivo, la Cassa Edile certifica al lavoratore beneficiario
delle erogazioni sia i redditi erogati che le trattenute effettuate su
tali somme. Tale certificazione denominata C.U.D. , riepilogativa di
tutte le erogazioni dell’anno solare precedente, viene inviata dalla
Cassa Edile a scadenza di legge e deve essere utilizzata dal
lavoratore in fase di dichiarazione dei redditi per un eventuale
conguaglio di imposta.