In data 28/10/2010 le Parti Sociali del Settore
hanno firmato “ l’Avviso comune per la verifica della congruita' ”,
scaricabile
QUI
e, successivamente in data 16/11/2011 (con delibera n. 1/2011),
scaricabile
QUI,
che ha individuato le Casse Edili quali Enti competenti al rilascio
“dell’attestazione di congruita' della manodopera” occupata in
ciascun cantiere, sia per gli appalti pubblici sia per i lavori privati
in edilizia di entita' pari o superiore a € 70.000,00.
In attesa di ricevere definitive indicazioni da parte della CNCE
(Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in merito alla
gestione e automazione dei processi necessari al coordinamento delle
procedure da impiegare, anticipiamo la presente informativa:
- dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili
dovranno adottare un modello
di denuncia mensile che prevede l’elenco, per Impresa, dei cantieri
attivi nel mese di riferimento e il dettaglio delle ore lavorate
in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Quindi, da tale
decorrenza la Cassa Edile chiedera' alle proprie Imprese iscritte
la corretta compilazione degli appositi campi nella denuncia mensile
MUT;
- a partire dal mese di aprile 2012 le Casse Edili attiveranno la fase
di sperimentazione della verifica di congruita' della manodopera
attraverso un “contatore” che dovra' comparare i livelli minimi
di costo della manodopera definiti dal citato accordo del 28/10/2010,
con quanto risultera' dalla moltiplicazione per 2,50
(coefficiente convenzionale individuato) dell’imponibile
contributivo Cassa Edile (imponibile su cui si calcola la GNF)
riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere. Dunque,
sara' indispensabile che l’Impresa comunichi alla Cassa
competente, oltre l’imponibile contributivo (ai fini Cassa Edile)
per ogni operaio impegnato nel cantiere, anche il valore
dell’opera complessiva. L’Impresa segnalera' inoltre, ai sensi
del vigente CCNL, l’affidamento di eventuali lavori in subappalto e in
subaffidamento, la loro tipologia e gli importi degli stessi;
- ugualmente le Stazioni Appaltanti, nella compilazione del modulo
telematico di richiesta Durc per appalto di lavori pubblici dal sito
www.sportellounicoprevidenziale.it,
dovranno correttamente indicare ad
iniziare dal primo Stato Avanzamento Lavori l’esatto importo da
liquidare alle Imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici) per
ogni fase del contratto, fino alla concorrenza della liquidazione
finale lavori ove dovranno indicare l’entita' complessiva
dell’opera.
Durante il periodo di sperimentazione, eventuali irregolarita'
sulla congruita' dell’incidenza di manodopera non avranno effetto
sulla regolarita' del Durc.
Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le Imprese
dovranno obbligatoriamente compilare i campi per ogni operaio impegnato
nel cantiere, pena la irrecevibilita' della denuncia stessa;
- dal 1° ottobre 2012 i Durc rilasciati dalle Casse Edili per “fine
lavori” segnaleranno il rispetto o meno dei parametri relativi alla
congruita' del costo della manodopera sul valore dell’opera,
fermo restando che con decorrenza 1° gennaio 2013 la
congruita' sara' requisito imprescindibile per il rilascio
del Durc regolare.
Quanto esposto, con riserva di comunicare eventuali modifiche alle
procedure operative.