In base ad Accordo Collettivo Provinciale di
lavoro e' stata istituita a favore degli operai, per la durata
prevista dalle normative vigenti del settore Industria e del settore
Artigiani, una prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di
carenza per tutti gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
La prestazione viene pagata dalla Cassa Edile su domanda del
lavoratore, presentata tramite l’Impresa mediante apposita modulistica
scaricabile
QUI,
oppure reperibile presso gli sportelli della Cassa Edile o presso le
Organizzazioni Sindacali di categoria.
Tale domanda deve essere inviata alla Cassa Edile entro sessanta giorni
dall’inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza,
corredata da copia del certificato medico.
La Cassa Edile corrispondera', per ciascuno dei primi tre giorni
di malattia se coincidenti con giornate lavorative, il 50% dell’importo
che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da minimo
di paga base, indennita' territoriale di settore,
indennita' sostitutiva di mensa, indennita' di contingenza
(ed elemento economico territoriale, dal 2011 conglobato
nell’indennita' territoriale di settore), per il numero di ore
corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale
settimanale di lavoro.
La prestazione e' riconosciuta agli operai dipendenti da Imprese
edili in regola con i versamenti contributivi alla Cassa Edile di
Torino, in applicazione delle normative contrattuali e degli Accordi di
lavoro in essere al verificarsi degli eventi morbosi.