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Prestazione Carenza Malattia

In base ad Accordo Collettivo Provinciale di lavoro e' stata istituita a favore degli operai, per la durata prevista dalle normative vigenti del settore Industria e del settore Artigiani, una prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per tutti gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
La prestazione viene pagata dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, presentata tramite l’Impresa mediante apposita modulistica scaricabile QUI, oppure reperibile presso gli sportelli della Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Tale domanda deve essere inviata alla Cassa Edile entro sessanta giorni dall’inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza, corredata da copia del certificato medico.
La Cassa Edile corrispondera', per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, il 50% dell’importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da minimo di paga base, indennita' territoriale di settore, indennita' sostitutiva di mensa, indennita' di contingenza (ed elemento economico territoriale, dal 2011 conglobato nell’indennita' territoriale di settore), per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale di lavoro.
La prestazione e' riconosciuta agli operai dipendenti da Imprese edili in regola con i versamenti contributivi alla Cassa Edile di Torino, in applicazione delle normative contrattuali e degli Accordi di lavoro in essere al verificarsi degli eventi morbosi.


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