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Prestazione aggiuntiva
C.I.G. Apprendisti Operai


Documenti da scaricare:
- Modulo domanda di prestazione

- Tabella Retribuzione Lorda Cig Apprendisti
    (e Paga Oraria Mal/Inf Apprendisti)
          -valide da Gennaio 2009 (Industria/Artigiani)
          -valide da Gennaio 2010 (Artigiani)
          -valide da Aprile 2010 (Industria)
          -valide da Gennaio 2011 (Industria/Artigiani)
          -valide da Luglio 2011 (Artigiani)
          -valide da Gennaio 2012 (Industria)

 In base al C.C.N.L. 18/6/2008 edilizia industria ed al C.C.N.L. edilizia artigiani 23/7/2008, a partire dal mese di gennaio 2009 i lavoratori apprendisti operai dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, di una prestazione integrativa salariale (C.I.G.).
Tale prestazione viene erogata dalla Cassa Edile agli apprendisti operai attraverso l’impresa,  utilizzando un Fondo generato ed alimentato dal versamento di un contributo a carico delle imprese con lavoratori apprendisti operai. Sia la prestazione che il relativo contributo decorrono dal 1° gennaio 2009.

Condizioni per l’erogazione della prestazione:
-    Ore integrabili :
     150 ore/anno per le Imprese applicanti il CCNL industria; illimitate per le Imprese applicanti il CCNL artigiani;
-    Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dell’apprendista operaio, per un periodo non  inferiore ad una giornata di lavoro
-    Iscrizione dell’apprendista operaio, alla data dell’evento, alla Cassa Edile di Torino
-    Ore C.I.G. dell’apprendista operaio debitamente esposte nella denuncia mensile dei lavoratori
-    Regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile di Torino, all’atto di liquidazione della domanda di prestazione

Modalità di versamento del contributo :
-    L’imponibile su cui calcolare il contributo è il “Totale 2”  (imponibile GNF) degli apprendisti operai;
-    Le percentuali di contribuzione sono:
  0,50% per le Imprese applicanti il CCNL industria; 1% per le Imprese applicanti il CCNL artigiani;

Termini di presentazione della domanda di prestazione:
-    se l’impresa risulta avere alle dipendenze anche personale con qualifica di operaio, la domanda, per essere accolta, deve pervenire alla Cassa Edile entro la fine del mese successivo a quello del rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione all’intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati il numero e la data di autorizzazione dell’INPS nonché il periodo ed il cantiere oggetto della domanda.
-    se l’impresa risulta avere alle dipendenze solo apprendisti operai, la richiesta deve pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati  relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. L’accoglimento della domanda è subordinato all’accertamento, da parte della Cassa Edile, dell’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato;

Tale prestazione viene anticipata all’apprendista operaio dall’impresa, che la sottopone alla  contribuzione prevista per gli apprendisti ed alle ritenute fiscali, chiedendone poi il rimborso alla Cassa Edile tramite la  domanda di prestazione sopra citata (al netto della contribuzione a carico impresa ed al lordo della contribuzione e delle ritenute fiscali a carico dell’apprendista operaio).

La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è quella rapportata all’80% di quella persa dall’ apprendista operaio, comprendendovi tutte le voci retributive, nei limiti dell’applicazione dei massimali fissati per i trattamenti di integrazione salariale INPS settore edile, al lordo della riduzione contributiva F.A.P. apprendisti.


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