
Prestazione aggiuntiva
C.I.G. Apprendisti Operai
Documenti da scaricare:
- Modulo domanda di prestazione
- Tabella
Retribuzione Lorda Cig Apprendisti
(e
Paga Oraria Mal/Inf Apprendisti)
-valide da Gennaio 2009
(Industria/Artigiani)
-valide da Gennaio 2010
(Artigiani)
-valide da Aprile 2010
(Industria)
-valide da Gennaio 2011
(Industria/Artigiani)
-valide da Luglio 2011
(Artigiani)
-valide da Gennaio
2012
(Industria)
In base al C.C.N.L. 18/6/2008 edilizia industria ed al C.C.N.L.
edilizia artigiani 23/7/2008, a partire dal mese di gennaio 2009 i
lavoratori apprendisti operai dipendenti delle imprese iscritte alla
Cassa Edile potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, di una
prestazione integrativa salariale (C.I.G.).
Tale prestazione viene erogata dalla Cassa Edile agli apprendisti
operai attraverso l’impresa, utilizzando un Fondo generato ed
alimentato dal versamento di un contributo a carico delle imprese con
lavoratori apprendisti operai. Sia la prestazione che il relativo
contributo decorrono dal 1° gennaio 2009.
Condizioni per l’erogazione della prestazione:
- Ore integrabili :
150 ore/anno per le Imprese applicanti il CCNL
industria; illimitate
per le Imprese applicanti il CCNL artigiani;
- Sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa dell’apprendista operaio, per un periodo non inferiore
ad una giornata di lavoro
- Iscrizione dell’apprendista operaio, alla data
dell’evento, alla Cassa Edile di Torino
- Ore C.I.G. dell’apprendista operaio debitamente
esposte nella denuncia mensile dei lavoratori
- Regolarità dell’impresa con il versamento
degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile di
Torino, all’atto di liquidazione della domanda di prestazione
Modalità di versamento del contributo :
- L’imponibile su cui calcolare il contributo
è il “Totale 2” (imponibile GNF) degli apprendisti operai;
- Le percentuali di contribuzione sono:
0,50% per le Imprese applicanti il CCNL industria; 1% per le Imprese
applicanti il CCNL artigiani;
Termini di presentazione della domanda di prestazione:
- se l’impresa risulta avere alle dipendenze anche
personale con qualifica di operaio, la domanda, per essere accolta,
deve pervenire alla Cassa Edile entro la fine del mese successivo a
quello del rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione
all’intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui
era occupato il personale apprendista. Nella
domanda devono essere
obbligatoriamente indicati il numero e la data di autorizzazione
dell’INPS nonché il periodo ed il cantiere oggetto della domanda.
- se l’impresa risulta avere alle dipendenze solo
apprendisti operai, la richiesta deve pervenire alla Cassa Edile entro
il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei
lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è
verificato l’evento. L’accoglimento della domanda
è subordinato
all’accertamento, da parte della Cassa Edile, dell’avvenuto verificarsi
dell’evento atmosferico nel cantiere interessato;
Tale prestazione viene anticipata all’apprendista operaio dall’impresa,
che la sottopone alla contribuzione prevista per gli apprendisti
ed alle ritenute fiscali, chiedendone poi il rimborso alla Cassa Edile
tramite la domanda di
prestazione sopra citata (al netto della
contribuzione a carico impresa ed al lordo della contribuzione e delle
ritenute fiscali a carico dell’apprendista operaio).
La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è
quella rapportata all’80% di quella persa dall’ apprendista operaio,
comprendendovi tutte le voci retributive, nei limiti dell’applicazione
dei massimali fissati per i trattamenti di integrazione salariale INPS
settore edile, al lordo della riduzione contributiva F.A.P. apprendisti.
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