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ART. 36-bis Legge 248/06

(Tessere di riconoscimento - Decreto Bersani)

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro


In base alle disposizioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006, si consiglia alle Imprese associate di attenersi ai seguenti suggerimenti:

1)  richiedere sempre tra i documenti di lavoro una fototessera;

2)  consegnare la tessera al lavoratore unitamente ad un’informativa circa l’obbligo di esposizione e le relative sanzioni (si ritiene, in proposito, che il lavoratore sia passibile non solo della menzionata sanzione amministrativa prevista dalla legge, ma anche di un provvedimento disciplinare);

3)  acquisire e mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori;

4)  sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite;

5)  prevedere, nei contratti di subappalto, l’obbligo per il subappaltatore di dotarsi (qualora esegua il lavoro personalmente) e di dotare i propri dipendenti della tessera.

In mancanza di specifiche istruzioni si ritiene che, per assolvere alla propria funzione identificativa, la tessera, in formato “badge”, debba necessariamente contenere i seguenti dati:

- ragione sociale ed indirizzo dell’impresa;

- nome e cognome del lavoratore;

- luogo e data di nascita del lavoratore;

- fotografia del lavoratore.



La completa consultazione della legge è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso il seguente collegamento.

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