In base alle disposizioni, a
decorrere dal 1° ottobre 2006,
si consiglia alle
Imprese associate di attenersi ai seguenti suggerimenti:
1) richiedere sempre tra i documenti di lavoro una fototessera;
2) consegnare la tessera al lavoratore unitamente ad un’informativa circa l’obbligo di esposizione e le relative sanzioni (si ritiene, in proposito, che il lavoratore sia passibile non solo della menzionata sanzione amministrativa prevista dalla legge, ma anche di un provvedimento disciplinare);
3) acquisire e mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori;
4) sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite;
5) prevedere, nei contratti di subappalto, l’obbligo per il subappaltatore di dotarsi (qualora esegua il lavoro personalmente) e di dotare i propri dipendenti della tessera.
In mancanza di specifiche istruzioni si ritiene che, per assolvere alla propria funzione identificativa, la tessera, in formato “badge”, debba necessariamente contenere i seguenti dati:
- ragione sociale ed indirizzo dell’impresa;
- nome e cognome del lavoratore;
- luogo e data di nascita del lavoratore;
- fotografia del lavoratore.
La completa consultazione della legge è scaricabile dal
sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso il
seguente collegamento.