Si informa che in relazione a quanto indicato
dagli accordi sottoscritti da ANCE, Associazioni artigiane,
Associazioni delle imprese cooperative, ANIEM – Confapi e da
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL , il Consiglio di Amministrazione
della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) ha deliberato che
le Casse Edili a far data dal 1° gennaio 2011, considereranno
elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini
del rilascio del DURC, il superamento da parte dell’impresa delle
percentuali massime di utilizzo di contratti part time stabilite dai
rinnovati contratti collettivi.
A tale proposito, si ricorda che la norma riguarda i contratti di
lavoro part-time stipulati a decorrere dal 18.06.08 per CCNL industria,
dal 23.07.08 per CCNL artigianato e dal 24.06.08 per CCNL cooperativa e
che le percentuali stabilite sono le seguenti:
· un’impresa edile non può assumere
operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
· resta ferma la possibilità di
impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale laddove non superi il 30%
degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa (le Parti firmatarie
del CCNL artigianato del 23.7.2008 convengono che per le imprese che
occupano da 0 a 3 dipendenti vi sia la possibilità di assumere
un solo dipendente part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore
annuali il massimo usufruibile).
Si invitano le imprese che hanno lavoratori con contratto di lavoro
part-time a valutare il rispetto delle suddette percentuali massime di
utilizzo.
A partire dalla denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa
al corrente mese di gennaio, la scrivente Cassa Edile,
comunicherà, a tutte le imprese che non osserveranno tali
disposizioni, un’apposita comunicazione nel quale si
segnalerà la violazione dei dettami contrattuali.