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Informativa DURC su Part Time

Si informa che in relazione a quanto indicato dagli accordi sottoscritti da ANCE, Associazioni artigiane, Associazioni delle imprese cooperative, ANIEM – Confapi e da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL , il Consiglio di Amministrazione della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) ha deliberato che le Casse Edili a far data dal 1° gennaio 2011, considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del DURC, il superamento da parte dell’impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time stabilite dai rinnovati contratti collettivi.

A tale proposito, si ricorda che la norma riguarda i contratti di lavoro part-time stipulati a decorrere dal 18.06.08 per CCNL industria, dal 23.07.08 per CCNL artigianato e dal 24.06.08 per CCNL cooperativa e che le percentuali stabilite sono le seguenti:
·    un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
·    resta ferma la possibilità di impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale laddove non superi il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa (le Parti firmatarie del CCNL artigianato del 23.7.2008 convengono che per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti vi sia la possibilità di assumere un solo dipendente part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il massimo usufruibile).

Si invitano le imprese che hanno lavoratori con contratto di lavoro part-time a valutare il rispetto delle suddette percentuali massime di utilizzo.
A partire dalla denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al  corrente mese di gennaio, la scrivente Cassa Edile, comunicherà, a tutte le imprese che non osserveranno tali disposizioni, un’apposita comunicazione  nel quale si segnalerà la violazione dei dettami contrattuali.

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